COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.1.4. OPPOSIZIONE A.S.D. JUVENTINA VALPANTENA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 44 del 2/3/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Tosi Nicola – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
3.1.4. OPPOSIZIONE A.S.D. JUVENTINA VALPANTENA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 44 del
2/3/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Tosi Nicola – Campionato di 3^ Categoria
La Società ASD Juventina Valpantena ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato n. 44 del 2/3/2011, con la quale ha assunto la sanzione
della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Tosi Nicola : “espulso per somma di ammonizioni spingeva con
entrambe le mani in segno di protesta il direttore di gara senza procurargli danno”.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Juventina Valpantena;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che il rapporto dell’arbitro é risultato preciso e circostanziato, individuando precisamente la condotta tenuta dal
calciatore Tosi non connotata da alcuna violenza;
ritenuto altresì che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai
fatti complessivamente valutati;
considerata l’efficacia privilegiata attribuita al predeto rapporto arbitrale (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Juventina Valpantena;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Tosi Nicola;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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