COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.1.4. OPPOSIZIONE A.S.D. JUVENTINA VALPANTENA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 44 del 2/3/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Tosi Nicola – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 3.1.4. OPPOSIZIONE A.S.D. JUVENTINA VALPANTENA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 44 del 2/3/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Tosi Nicola – Campionato di 3^ Categoria La Società ASD Juventina Valpantena ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato n. 44 del 2/3/2011, con la quale ha assunto la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Tosi Nicola : “espulso per somma di ammonizioni spingeva con entrambe le mani in segno di protesta il direttore di gara senza procurargli danno”.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Juventina Valpantena; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il rapporto dell’arbitro é risultato preciso e circostanziato, individuando precisamente la condotta tenuta dal calciatore Tosi non connotata da alcuna violenza; ritenuto altresì che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti complessivamente valutati; considerata l’efficacia privilegiata attribuita al predeto rapporto arbitrale (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Juventina Valpantena; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Tosi Nicola; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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