COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE GIORGIONE CALCIO 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Comunicato n. 27 del 16/2/2011 – Ammenda di € 800,00 a carico della Società – Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. OPPOSIZIONE GIORGIONE CALCIO 2000
Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Comunicato n. 27 del 16/2/2011 – Ammenda di € 800,00 a
carico della Società – Campionato di Eccellenza
La Società Giorgione Calcio 2000 ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 27 del 16/2/2011 con la quale ha assunto la sanzione della ammenda di €
800,00 a carico della Società : “per ripetute manifestazioni discriminatorie da parte di propri sostenitori nei riguardi del
calciatore di colore Frempong Eugene, appartenente alla squadra avversaria (Art.11 comma 3); nonchè per ripetute
offese nei confronti della terna arbitrale da parte degli stessi sostenitori che altresì lanciavano all'indirizzo di un A.A. una
bottiglia di coca-cola vuota ed una scarpa, senza colpire”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Giorgione Calcio 2000;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi che ha precisato che le offese e cori razzisti provenivano sicuramente dai tifosi del
Giorgione, in quanto gli stessi avevano di fronte a loro uno striscione della medesima Società Giorgione, pur non
escludendo lo stesso direttore di gara che anche sostenitori della squadra del Dolo potevano aver contribuito alle
suddette azioni, confermando per il resto i referti dell’intera terna arbitrale
considerato che nei giudizi sportivi la documentazione stilata dalla terna arbitrale riveste fede piena e privilegiata che
viene (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.);
ritenuto che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Giorgione Calcio 2000;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 800,00 a carico della Società;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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