COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE GIORGIONE CALCIO 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Comunicato n. 27 del 16/2/2011 – Ammenda di € 800,00 a carico della Società – Campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 23 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE GIORGIONE CALCIO 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo di cui al Comunicato n. 27 del 16/2/2011 – Ammenda di € 800,00 a carico della Società – Campionato di Eccellenza La Società Giorgione Calcio 2000 ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 27 del 16/2/2011 con la quale ha assunto la sanzione della ammenda di € 800,00 a carico della Società : “per ripetute manifestazioni discriminatorie da parte di propri sostenitori nei riguardi del calciatore di colore Frempong Eugene, appartenente alla squadra avversaria (Art.11 comma 3); nonchè per ripetute offese nei confronti della terna arbitrale da parte degli stessi sostenitori che altresì lanciavano all'indirizzo di un A.A. una bottiglia di coca-cola vuota ed una scarpa, senza colpire”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Giorgione Calcio 2000; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha precisato che le offese e cori razzisti provenivano sicuramente dai tifosi del Giorgione, in quanto gli stessi avevano di fronte a loro uno striscione della medesima Società Giorgione, pur non escludendo lo stesso direttore di gara che anche sostenitori della squadra del Dolo potevano aver contribuito alle suddette azioni, confermando per il resto i referti dell’intera terna arbitrale considerato che nei giudizi sportivi la documentazione stilata dalla terna arbitrale riveste fede piena e privilegiata che viene (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Giorgione Calcio 2000; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 800,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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