COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34/CS del 29 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE C.S. LOREO 2002 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 22/9/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Turri Michele – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34/CS del 29 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE C.S. LOREO 2002 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 31 del 22/9/2010 – Squalifica per tre giornate giocatore Turri Michele – Campionato di Promozione La Società C.S. Loreo 2002 ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 31 del 22/9/2010 con la quale ha adottato la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Turri Michele : “per aver colpito con pugni al volto un calciatore avversario a fine gara”. La Commissione Disciplinare esaminata l’opposizione presentata dal C.S. Loreo 2002, vista la documentazione ufficiale in atti; valutato che la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del presente giudizio, talché la sanzione a carico del calciatore Turri appare congrua; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1,1, del C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera - di respingere l’opposizione presentata dal C.S. Loreo 2002; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Turri Michele - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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