COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34/CS del 29 Settembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE A.C. GARDA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 15/9/2010 – Ripetizione gara Montebaldina Consolini – Garda del 12/9/2010 – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34/CS del 29 Settembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.2. OPPOSIZIONE A.C. GARDA
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 28 del 15/9/2010 –
Ripetizione gara Montebaldina Consolini - Garda del 12/9/2010 – Trofeo Regione Veneto – Società di 1^
Categoria
La Società A.C. Garda ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale
e pubblicata nel Comunicato n. 28 del 15/9/2010 con la quale ha adottato la decisione di ripetere la gara in epigrafe così
motivandola :
“- che al 48' del 2° tempo l'Arbitro ammoniva per la seconda volta il giocatore GIACOMETTI LORIS (soc. Montebaldina)
senza però comminare la sanzione della espulsione;
- che la gara si è conclusa al 49' del 2° tempo;
- che al momento dell'errore dell'Arbitro il risultato era 1 - 1;
- il G.S., considerato l'errore tecnico dell'Arbitro influente ai fini del risultato;
- visto l'art. 17.4 CGS dispone la ripetizione della gara in oggetto, secondo le modalità che saranno disposte dal CRV.”
La Commissione Disciplinare
esaminata l’opposizione presentata dall’A.C. Garda,
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro che ha riferito che nel redigere il rapporto di gara si é reso conto di aver ammonito per la
seconda volta il calciatore Giacometti, senza procedere alla sua espulsione, dimenticando di avergli già inflitto una prima
ammonizione;
considerato che nella fattispecie de quo va applicato il disposto dell’art. 17, 4°comma, lettera c) del C.G.S., atteso che al
momento della seconda ammonizione il gioco era ancora in corso e la gara non era ancora conclusa;
alla luce di quanto sopra viene confermata la decisione del Giudice Sportivo di primo grado e ordina la ripetizione della
gara in oggetto, in data da stabilire dal C.R. Veneto
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dall’A.C. Garda;
- di confermare la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha disposto la ripetizione della gara oggi presa in esame; - di introitare la tassa reclamo versata.
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