COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36/CS del 6 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE G.S. S.MARCO ARQUÀ POLESINE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 29/9/2010 – Squalifica per sei giornate giocatore Benini Davide; Squalifica per due giornate giocatore Chiarion Davide; Inibizione sino al 25/10/2010 Dirigente Munerato Federico – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36/CS del 6 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE G.S. S.MARCO ARQUÀ POLESINE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 29/9/2010 – Squalifica per sei giornate giocatore Benini Davide; Squalifica per due giornate giocatore Chiarion Davide; Inibizione sino al 25/10/2010 Dirigente Munerato Federico - Campionato di 2^ Categoria La Società G.S. S. Marco di Arquà Polesine ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 34 del 29/9/2010, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni : - squalifica per sei giornate giocatore Benini Davide : “per contegno gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro a fine gara, nonché per aver spintonato lo stesso”. - squalifica per due giornate : a carico del giocatore Chiarion Davide; - inibizione sino al 25/10/2010 : a carico del dirigente Munerato Federico. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che le sanzioni nei confronti del calciatore Chiarion Davide e del dirigente Munerato Federico sono inoppugnabili, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettere b) e c) del C.G.S. (provvedimenti rispettivamente al disotto delle tre giornate di gara per il calciatore e di un mese per il dirigente) per cui non viene presa in esame la parte dell’opposizione relativa ai predetti provvedimenti; esaminato il ricorso presentato dalla Società S. Marco Arquà nella parte relativa alla squalifica a carico del calciatore Benini Davide; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società opponente munito di delega; ritenuto che dall’esame complessivo dei fatti, il comportamento tenuto dal calciatore Benini va fatto rientrare esclusivamente nell’ambito di un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, non potendosi imputare al solo fatto di appoggiare una mano sul petto dello stesso, i connotati di una condotta violenta; considerato anche il tenore delle parole proferite, si ritiene maggiormente adeguata ai fatti descritti la sanzione della squalifica per quattro giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società G.S. S.Marco Arquà Polesine; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante i provvedimenti a carico del calciatore Chiarion Davide e del dirigente Munerato Federico; - di ridurre a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Benini Davide. La tassa reclamo non é stata versata.
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