COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.4. OPPOSIZIONE A.C.D. NUOVO MAZZOLADA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 17 del 20/10/2010 – Applicazione art. 17/1 CGS partita Città di S.Donà-Nuovo Mazzolada del 9/10/2010, penalizzazione di 1 punto in classifica – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.4. OPPOSIZIONE A.C.D. NUOVO MAZZOLADA
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 17 del
20/10/2010 – Applicazione art. 17/1 CGS partita Città di S.Donà-Nuovo Mazzolada del 9/10/2010,
penalizzazione di 1 punto in classifica – Campionato Juniores Provinciale
L’A.C.D. Nuovo Mazzolada ha presentato opposizione avverso le delibere emarginate assunte dal Giudice Sportivo con il
Comunicato sopra citato in applicazione degli artt. 17/1 CGS e art. 54/2 delle NOIF (ritardata presentazione squadra in
campo).
La Commissione Disciplinare Territoriale
rilevato dall’esame della documentazione in atti che non risulta essere stata allegata l’attestazione di avvenuto invio di
copia dell’opposizione alla Società controparte, come disposto dall’art. 33, 5° comma del Codice di Giustizia Sportiva
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di dichiarare inammissibile l’opposizione presentata dalla Società Nuovo Mazzolada;
- di confermare le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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