COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.7. OPPOSIZIONE A.C.D. ROMANO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 37 del 30/3/2011 – Ammenda di € 60,00, Squalifica sino al 2/5/2011 allenatore Merlo Roberto – Campionato Juniores Élite

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.7. OPPOSIZIONE A.C.D. ROMANO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 37 del 30/3/2011 – Ammenda di € 60,00, Squalifica sino al 2/5/2011 allenatore Merlo Roberto – Campionato Juniores Élite La Società A.C.D. Romano ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 37 del 30/3/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - ammenda di € 60,00 : “per presenza di persona non autorizzata all’interno dello spogliatoio a fine gara”; - squalifica sino al 2/5/2011 a carico dell’allenatore Merlo Roberto : “per insistenti offese all’arbitro durante la gara, dopo l’espulsione passava alle minacce”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Romano; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato integralmente lo svolgimento dei fatti come riferito nel referto di gara; ritenuto che in questo quadro di riferimento, i provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione ai riferiti episodi oggetto del giudizio devono essere confermati; considerato il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Romano; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di confermare la squalifica sino al 2/5/2011 a carico dell’allenatore Merlo Roberto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo versata.
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