COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.9. OPPOSIZIONE P.G.S. CONCORDIA SCHIO Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 37 del 23/3/2011 – Ammenda di € 200,00; Squalifica per cinque giornate giocatore Zordan Alessandro; squalifica per due giornate giocatore Dagli Orti Massimo – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.9. OPPOSIZIONE P.G.S. CONCORDIA SCHIO Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 37 del 23/3/2011 – Ammenda di € 200,00; Squalifica per cinque giornate giocatore Zordan Alessandro; squalifica per due giornate giocatore Dagli Orti Massimo – Campionato Juniores Provinciale La Società P.G.S. Concordia Schio ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza, pubblicate nel Comunicato n. 37 del 23/3/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - sanzione della ammenda di € 200,00 a carico della Società : “per insulti e minacce durante la gara da parte dei propri sostenitori e per il comportamento di propri giocatori che imbrattavano di fango la porta dello spogliatoio del direttore di gara e la porta avversaria aspettando fuori dallo spogliatoio giocatori avversari insultandoli pesantemente.” - sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Zordan Alessandro : “dopo l’espulsione minacciava il direttore di gara e lo spingeva con la mano nel petto con forza facendolo arretrare.” - sanzione della squalifica per due giornate a carico del giocatore Dagli Orti Massimo. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Concordia Schio; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato, senza ombra di dubbio, di aver individuato nella persona del giocatore Zordan Alessandro (n. 14) il responsabile dell’episodio contestato; di conseguenza, non essendoci stato scambio di persona si conferma la squalifica per 5 giornate a carico del calciatore Zordan Alessandro e la squalifica per due giornate a carico del calciatore Dagli Orti Massimo; per quanto riguarda la sanzione relativa all’ammenda a carico della Società, l’arbitro, sentito per le vie brevi, ha precisato di aver potuto constatare di persona la presenza di fango sulla porta del proprio spogliatoio e su quella dei giocatori della Società Santomio, ma di non aver potuto accertare gli autori dell’episodio, sottolineando come un dirigente di quest’ultima Società gli ha fatto presente che i colpevoli erano i calciatori del P.G.S. Concordia, i quali, peraltro, stazionavano fuori dagli spogliatoi, insultando gli avversari; alla luce di quanto sopra esposto appare più congrua l’applicazione della sanzione pecuniaria di 150,00 a carico della Società Concordia P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Concordia Schio; - di ridurre a € 150,00.- la sanzione della ammenda a carico della Società; - di confermare la qualifica per cinque giornate a carico del giocatore Zordan Alessandro; - di confermare la squalifica per due giornate a carico del giocatore Dagli Orti Massimo, La tassa reclamo non é stata versata.
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