COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. PPOSIZIONE A.C.D. OPPEANO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 37 del 30/3/2011 – Ammenda di € 500,00; inibizione sino al 15/6/2011 dirigente Zorzan Leonida – Campionato Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. PPOSIZIONE A.C.D. OPPEANO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 37 del 30/3/2011 – Ammenda di € 500,00; inibizione sino al 15/6/2011 dirigente Zorzan Leonida – Campionato Promozione La Società A.C.D. Oppeano ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 37 del 30/3/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - ammenda di € 500,00 a carico della Società : “per avere una persona“non identificata che si accompagnava ad un tesserato della Società Oppeano, offeso e minacciato a fine gara la terna arbitrale; nonché per avere altro sostenitore finto con la propria autovettura un investimento dell’auto dell’arbitro, continuando a seguirlo fino al centro del paese, dove, a discreta velocità, ha nuovamente finto di investire la suddetta auto del direttore di gara” - inibizione sino al 15/6/2011 a carico del dirigente Zorzan Leonida : “per aver a fine gara, accompagnato all’auto la terna arbitrale profferendo lungo il tragitto, durato circa 10’, ripetuti insulti e minacce, nonché per aver successivamente impedito che la stessa terna si allontanasse con la vettura poiché teneva per circa 5’, a più riprese aperto lo sportello dell’auto reiterando più volte gli insulti e le minacce”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Oppeano; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il dirigente Zorzan Leonida unitamente al rappresentante delegato della Società ricorrente; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente il proprio rapporto di gara; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale nei giudizi sportivi (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto essere congrue agli accadimenti le sanzioni impugnate ed irrogate dal Giudice Sportivo in prima istanza; considerato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare i provvedimenti sanzionatori contestati P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Oppeano; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione dell’inibizione sino al 15/6/2011 a carico del dirigente Zorzan Leonida; - di introitare la tassa reclamo versata.
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