COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. DOLOMITI Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 44 del 6/4/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Vecellio Alessandro e Squalifica per tre giornate giocatore Piazza Kevin – Campionato Provinciale Giovanissimi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 20 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. OPPOSIZIONE A.S.D. DOLOMITI Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 44 del 6/4/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Vecellio Alessandro e Squalifica per tre giornate giocatore Piazza Kevin – Campionato Provinciale Giovanissimi La Società A.S.D. Dolomiti ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno, pubblicate nel Comunicato n. 44 del 6/4/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Vecellio Alessandro : “perché al momento dell’espulsione usciva dal campo e con atteggiamento irriguardoso, nei confronti dell’arbitro, lo ingiurava. Sanzione maggiorata di una gara in quanto Capitano”. - squalifica per tre giornate a carico del giocatore Piazza Kevin : “perché dopo essere stato espulso, proferiva espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Dolomiti; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione comminata dal Giudice Sportivo a carico del giocatore Vecellio, che appare congrua rispetto ai fatti dettagliatamente descritti dall’arbitro nel referto di gara e tenuto conto del suo incarico di capitano rivestito nel corso della gara oggi presa in esame: ritenuta altresì più congrua, ai fatti addebitati, la sanzione della squalifica per due giornate da infliggere a carico del calciatore Piazza P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Dolomiti; - di confermare la qualifica per quattro giornate a carico del giocatore Vecellio Alessandro; - di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Piazza Kevin; La tassa reclamo non é stata versata.
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