COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE U.S. MIRANESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 45 del 27/4/2011 – Avverso omologazione gara Graticolato Salese – Miranese del 20/04/2011 – Gara di spareggio Campionato Allievi Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 04 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. OPPOSIZIONE U.S. MIRANESE
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 45 del 27/4/2011 – Avverso
omologazione gara Graticolato Salese – Miranese del 20/04/2011 – Gara di spareggio Campionato
Allievi Regionale
La Società U.S. Miranese ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 45 del 27/4/2011 con la quale ha confermato la regolarità della gara emarginata,
omologandola con il risultato acquisito in campo di : Graticolato Salese – Miranese 4-3 (dopo i calci di rigore). così
motivandola : “l’U.S. Miranese ha lamentato un errore di valutazione da parte del direttore di gara; letto il rapporto
arbitrale da cui nulla risulta in merito e visti gli artt. 17.4 e 29.3 CGS, che escludono la competenza del G.S. riguardo ai
fatti che investono decisioni di natura tecnica, adottate in campo dall'arbitro.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Miranese;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro che ha espressamente riconosciuto di aver ripreso il gioco con una propria rimessa,
anziché con un calcio d’angolo a fronte di una decisione disciplinare presa con pallone non in gioco, per aver superato il
medesimo la linea di fondo, ivi sospinto da un difendente;
la C.D.T., preso atto che l’arbitro ha ammesso esplicitamente di aver commesso un errore tecnico, rilevabile peraltro
anche dallo stesso rapporto di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere l’opposizione presentata dalla Società Miranese;
- di disporre la ripetizione della gara, oggi presa in esame, in data e con le modalità da stabilire dal C.R. Veneto.
La tassa reclamo non é stata versata.
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