COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 17 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE POL. G.S. CASTION Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 18 del 3/11/2010 – Squalifica quattro giornate giocatore Milani Luigi – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 17 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. OPPOSIZIONE POL. G.S. CASTION
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 18 del
3/11/2010 – Squalifica quattro giornate giocatore Milani Luigi - Campionato di 3^ Categoria
La Pol. G.S. Castion ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Treviso, pubblicata nel Comunicato n. 18 del 3/11/2010, con la quale ha assunto la squalifica per quattro giornate a carico
del calciatore Milani Luigi: “una per espulsione e tre perché, uscendo, proferiva irriguardosità verso l’arbitro e gli stringeva
la mano fino a procurargli leggero dolore alle dita”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Castion;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha precisato che la stretta di mano del calciatore Milani non voleva essere un gesto
violento ma piuttosto un comportamento irriguardoso;
ritenuto pertanto che appare più congrua la sanzione di tre giornate di gara
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Castion;
- di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Milani Luigi.
La tassa reclamo non é stata versata.
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