COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE A.C.D. VENERA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 4 del 10/11/2010 – Inibizione sino al 7/2/2011 Sig. Ceresoli Andrea; Squalifica per otto giornate giocatore Parolin Devis; Squalifica per due giornate giocatori De Carli Eddy, Cazzola Damiano e Rossato Andrea – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE A.C.D. VENERA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 4 del 10/11/2010 – Inibizione sino al 7/2/2011 Sig. Ceresoli Andrea; Squalifica per otto giornate giocatore Parolin Devis; Squalifica per due giornate giocatori De Carli Eddy, Cazzola Damiano e Rossato Andrea – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Venera ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 4 del 10/11/2010, con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - Inibizione sino al 7/2/2011 a carico del Sig. Ceresoli Andrea (Presidente) : “allontanato dal campo per blasfemia, assumeva contegno ripetutamente offensivo e gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro; nonché per avere, a fine gara, reiterando offese e minacce. Impedito materialmente allo stesso il rientro negli spogliatoi provocando altresì ripetuti e violenti tentativi di aggressione nei confronti dello stesso, da parte del capitano e dei propri calciatori, che facevano indietreggiare a più riprese, per evitarli, il direttore di gara”. - squalifica per otto giornate a carico del calciatore Parolin Devis : “Capitano della sua squadra, al termine della gara contestava l'operato dell'Arbitro spingendolo più volte, offendendolo e minacciandolo”. - squalifica per due giornate a carico dei giocatori De Carli Eddy, Rossato Andrea e Cazzola Damiano (e non Mattioli Cristian, seguito precisazione fornita dall’arbitro e pubblicata pubblicata nel C.U. n. 5 del 17/11/2010) : “al termine della gara, sull'esempio del suo capitano, si rivolgevano all'Arbitro in modo irriguardoso”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante le squalifiche per due giornate a carico dei giocatori De Carli Eddy, Rossato Andrea e Cazzola Damiano trattandosi di provvedimenti sanzionatori non impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva; esaminato il ricorso presentato dalla Società Venera nella parte riguardante gli altri provvedimenti disciplinari; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato di essere stato più volte strattonato dal calciatore Parolin che peraltro gli ha impedito un rientro agevole negli spogliatoi; constatato che tale azione ha certamente i connotati della condotta violenta nei confronti del direttore di gara; rilevato che, per quanto attiene la posizione del Sig. Ceresoli, l’arbitro ha confermato gli addebiti ascritti al dirigente, come del resto esaurientemente descritti nel suo rapporto di gara; ritenuto che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.); ritenuti congrui, alla luce di quanto sopra, i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Venera; - di confermare la squalifica per otto giornate a carico del giocatore Parolin Devis; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 7/2/2011 a carico del Dirigente Ceresoli Andrea; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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