COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. OPPOSIZIONE A.C. LUGAGNANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 4 del 10/11/2010 – Squalifica per cinque giornate giocatore Murari Davide – Campionato Juniores Elite

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.6. OPPOSIZIONE A.C. LUGAGNANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 4 del 10/11/2010 – Squalifica per cinque giornate giocatore Murari Davide – Campionato Juniores Elite La Società A.C. Lugagnano ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 4 del 10/11/2010, con la quale ha assunto la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Murari Davide : ”perché dopo l’espulsione cercava il contatto fisico con l’arbitro, non riuscito perché due compagni di squadra lo trattenevano.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Lugagnano; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato quanto riferito nel suo rapporto in modo dettagliato ed esaustivo; valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado che riflette perfettamente lo svolgimento dei fatti descritti dal direttore di gara; ritenuto che nel giudizio sportivo il referto di gara ha valore di prova piena e privilegiata da attribuirsi ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Lugagnano; - di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Murari Davide; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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