COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE F.C. NERVESA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 3 del 3/11/2010 – Ammenda di € 400,00 a carico della Società – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. OPPOSIZIONE F.C. NERVESA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 3 del 3/11/2010 – Ammenda di € 400,00 a carico della Società - Campionato di Promozione La Società F.C. Nervesa ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, con la quale ha assunto a carico della Società la sanzione dell’ammenda di € 400,00 : “per contegno reiteratamente offensivo nei confronti di un assistente arbitrale, per tutta la durata della gara, da parte di propri sostenitori che altresì lanciavano più volte ai piedi dello stesso dei fumogeni nel chiaro intento dichiarato di rendergli difficoltoso il controllo del campo di gioco e la stessa respirazione”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società F.C. Nervesa; vista la documentazione ufficiale in atti ed il rapporto dell’assistente arbitrale n.2; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito l’assistente arbitrale interessato per le vie brevi, che ha precisato di essere stato bersaglio durante la partita di continui e pesanti insulti da parte di più persone, alcuni dei quali accompagnavano proprio il lancio dei fumogeni, delineandone la finalità; rilevato che il predetto referto sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto, essere congrua agli accadimenti la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Nervesa; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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