COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE S.P. CAMPODORO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 7 del 24/11/2010 – Squalifica sino al 26/11/2012 giocatore Bizzotto Filippo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.3. OPPOSIZIONE S.P. CAMPODORO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 7 del 24/11/2010 –
Squalifica sino al 26/11/2012 giocatore Bizzotto Filippo – Campionato di 2^ Categoria
La Società S.P. Campodoro ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 7 del 24/11/2010, con la quale ha assunto la squalifica sino al 26/11/2012 a carico del
calciatore Bizzotto Filippo : “perché subito dopo il fischio finale, contestava una decisione arbitrale sferrando un forte
pugno all’arbitro alla schiena e provocandogli un lungo ed intenso dolore, accompagnato da frase irriguardosa”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Campodoro;
vista la documentazione ufficiale in atti;
considerata la dettagliata descrizione della condotta del calciatore Bizzotto effettuata in sede di referto di gara e oggi
contestata;
valutato il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congruo in relazione ai
fatti addebitati al predetto calciatore;
constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare la sanzione impugnata;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art.
35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Campodoro;
- di confermare la squalifica sino al 26/11/2012 a carico del giocatore Bizzotto Filippo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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