COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE S.P. CAMPODORO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 7 del 24/11/2010 – Squalifica sino al 26/11/2012 giocatore Bizzotto Filippo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. OPPOSIZIONE S.P. CAMPODORO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 7 del 24/11/2010 – Squalifica sino al 26/11/2012 giocatore Bizzotto Filippo – Campionato di 2^ Categoria La Società S.P. Campodoro ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 7 del 24/11/2010, con la quale ha assunto la squalifica sino al 26/11/2012 a carico del calciatore Bizzotto Filippo : “perché subito dopo il fischio finale, contestava una decisione arbitrale sferrando un forte pugno all’arbitro alla schiena e provocandogli un lungo ed intenso dolore, accompagnato da frase irriguardosa”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Campodoro; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata la dettagliata descrizione della condotta del calciatore Bizzotto effettuata in sede di referto di gara e oggi contestata; valutato il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congruo in relazione ai fatti addebitati al predetto calciatore; constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare la sanzione impugnata; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Campodoro; - di confermare la squalifica sino al 26/11/2012 a carico del giocatore Bizzotto Filippo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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