COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. UNION AZZURRATRECENTA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R.Veneto n. 7 del 24/11/2010 – Squalifica quattro giornate giocatore Bonfante Thomas – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 del 01 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. UNION AZZURRATRECENTA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R.Veneto n. 7 del 24/11/2010 – Squalifica quattro giornate giocatore Bonfante Thomas - Campionato di Promozione La Soc. Union Azzurratrecenta ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 7 del C.R. Veneto del 24/11/2010, con la quale ha assunto la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Bonfante Thomas : “due giornate per contegno gravemente irriguardoso ed intimidatorio nei confronti dell’arbitro, in seguito ad ammonizione e due giornate per avere, dopo l’espulsione, assunto un contegno ripetutamente offensivo nei confronti dello stesso e di tutta la categoria arbitrale”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Union Azzurratrecenta; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione del Giudice di prima istanza che appare congrua rispetto ai fatti addebitati al calciatore Bonfante; considerato che non sono emersi fatti nuovi atti a una modifica della delibera impugnata; ritenuto inoltre che nei giudizi sportivi il rapporto dell’arbitro riveste fede privilegiata (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Union Azzurratrecenta; - di confermare la squalifica di quattro giornate a carico del giocatore Bonfante Thomas; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non é stata versata.
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