COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE A.C. GARDA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 7 del 24/11/2010 – Omologazione gara Garda – Lavagno Mezzane del 7/11/2010 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE A.C. GARDA Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 7 del 24/11/2010 – Omologazione gara Garda – Lavagno Mezzane del 7/11/2010 – Campionato di 1^ Categoria La Commissione Disciplinare Territoriale non prende in esame l’opposizione presentata dalla Società Garda, avverso la delibera del Giudice Sportivo, assunta con Com. n. 7 del 24/11/2010, con la quale ha omologato il risultato dell’incontro Garda – Lavagno Mezzane del 7/11/2010 e lo dichiara inammissibile. L’opposizione infatti é stata presentata a termini regolamentari scaduti e cioè oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare (vedi art. 46, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva). P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile per vizio di forma l’opposizione presentata dalla Società A.C. Garda; - di incamerare la tassa reclamo versata.
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