COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.4. OPPOSIZIONE A.C.D. BELVEDERE Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R.Veneto n. 7 del 24/11/2010 – Applicazione art. 17/1 CGS gara Belvedere-Marosticense del 20/11/2010; Squalifica sino al 24/11/2011 allenatore Pavan Giuseppe – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.4. OPPOSIZIONE A.C.D. BELVEDERE
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R.Veneto n. 7 del
24/11/2010 – Applicazione art. 17/1 CGS gara Belvedere-Marosticense del 20/11/2010; Squalifica sino al
24/11/2011 allenatore Pavan Giuseppe - Campionato Juniores Regionale
La Soc. A.C.D. Belvedere ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale
pubblicate nel Comunicato n. 7 del C.R. Veneto del 24/11/2010, con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti
disciplinari :
- sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in applicazione dell’art. 17,comma 1 C.G.S. attinente la gara
Belvedere-Marosticense del 20/11/2010;
- squalifica sino al 24/11/2011 a carico dell’allenatore Pavan Giuseppe :
“perché l'allenatore della società Belvedere, già in precedenza richiamato per proteste, al 32° del 1° tempo, a seguito
della concessione del secondo calcio di rigore, abbandonava la panchina e si spostava fino alla bandierina del calci
d'angolo per protestare nuovamente, rivolgendosi all'arbitro con espressioni ingiuriose. Invitato ad allontanarsi, si
avvicinava al direttore di gara e lo strattonava per la maglia, quindi gli stringeva energicamente un braccio,
provocandogli momentaneo dolore e lo attirava a sé, reiterando le ingiurie.
Si scostava per qualche metro, quindi ritornava sui propri passi, minacciava ed ingiuriava l'arbitro.
Persisteva nel proprio atteggiamento benché sollecitato dai dirigenti della società Belvedere ad allontanarsi.
Ammonito che, se non usciva dal terreno di gioco, l'arbitro avrebbe sospeso la partita, si tratteneva a centro campo
continuando a proferire espressioni ingiuriose.
Conseguentemente il direttore di gara sospendeva la partita.
L'allenatore della società Belvedere Giuseppe Pavan censurava anche questa decisione, utilizzando espressioni
ingiuriose e minacciando di rivolgersi al giudice sportivo, assumendo che il proprio comportamento non giustificava la
decisione di sospendere la competizione”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso riguardante l’applicazione dell’art. 17,comma 1, avendo
constatato che dalla documentazione in atti non risulta essere stata presentata l’attestazione di avvenuto invio di copia
dell’opposizione alla Società controparte, come disposto dall’art. 33, 5° comma del C.G.S.;
esaminato il ricorso presentato dalla Società Belvedere, nella parte concernente la squalifica sino al 24/11/2011 a carico
dell’allenatore Pavan Giuseppe;
considerata esaustiva la descrizione dei fatti riportati dall’arbitro nel referto di gara, dalla quale si evince con chiarezza
che il comportamento del Pavan ha determinato la sospensione anticipata dell’incontro, avendo suscitato nel direttore di
gara un fondato timore per la propria incolumità fisica;
ritenuto il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste valore di prova piena e privilegiata (cfr. art. 35,
comma 1.1. del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Belvedere;
- di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3 a carico della Società Belvedere;
- di confermare la squalifica sino al 24/11/2011 a carico dell’allenatore Pavan Giuseppe;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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