COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.7. OPPOSIZIONE A.C. BASSANELLO GUIZZA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R.Veneto n. 8 dell’1/12/2010 – Squalifica per quattro giornate giocatore Noventa Edoardo; Squalifica per tre giornate giocatore Schiavon Giacomo – Campionato Regionale Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 del 09 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.7. OPPOSIZIONE A.C. BASSANELLO GUIZZA Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato del C.R.Veneto n. 8 dell’1/12/2010 – Squalifica per quattro giornate giocatore Noventa Edoardo; Squalifica per tre giornate giocatore Schiavon Giacomo - Campionato Regionale Allievi L’A.C. Bassanello Guizza ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 8 del C.R. Veneto del l’1/12/2010, con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Noventa Edoardo : “per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e di un giocatore avversario”; - squalifica per tre giornate a carico del giocatore Schiavon Giacomo : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C. Bassanello Guizza; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuta più congrua una squalifica per tre giornate a carico del calciatore Noventa Edoardo, rispetto ai fatti acquisiti, atteso che l’offesa verso l’arbitro si é concretizzata in un’unica espressione lesiva; valutata la squalifica inflitta al calciatore Schiavon Giacomo che appare congrua rispetto ai riferiti episodi oggetto del giudizio che deve essere quindi confermata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Bassanello Guizza; - di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Noventa Edoardo; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Schiavon Giacomo. La tassa reclamo non é stata versata.
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