CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 27/05/2011 Dott. Innocenzo Mazzini contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 27/05/2011 Dott. Innocenzo Mazzini contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,
composta da
dott. Riccardo Chieppa, Presidente e relatore
dott. Alberto de Roberto,
dott. Giovanni Francesco Lo Turco,
prof. Massimo Luciani
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 6/2011 presentato in data 1°aprile 2011 da Innocenzo Mazzini, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Viciconte e Flavia Tortorella,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;
avverso
la delibera, di cui al Comunicato Ufficiale 143/A del 03 marzo 2011, adottata dal Consiglio Federale della FIGC con la quale si disciplinano i procedimenti disciplinari finalizzati alla definizione delle proposte di preclusione formulate sino alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.
Ritenuto in fatto
Innocenzo Mazzini, con ricorso presentato il 1° aprile 2011, ha impugnato la delibera, di cui al Comunicato Ufficiale 143/A del 03 marzo 2011, adottata dal Consiglio Federale della FIGC , con la quale si disciplinano i procedimenti disciplinari finalizzati alla definizione delle proposte di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., formulate sino alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.
Il ricorrente chiede in via principale: che sia accertata la palese violazione dei diritti indisponibili del ricorrente ed il contrasto con i principi immanenti all'ordinamento generale, per i motivi tutti esposti in ricorso; che sia dichiarata l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio di cui al C.U. n. 143/A del 03.03.2011; in via subordinata: che sia accertata la violazione dei principi di giustizia e dei principi fondamentali degli Statuti federali del CONI; che sia segnalata alla Giunta Nazionale del CONI l'esigenza di annullare e/o modificare il provvedimento gravato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, co. 5, lett. d), del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Con memoria depositata il 18 maggio 2011 il ricorrente ha chiesto l’acquisizione istruttoria della richiesta di approvazione della delibera del Consiglio Federale impugnata, inoltrata al Coni, e del verbale della seduta della Giunta Nazionale Coni 12 aprile 2011, illustrando ampiamente le proprie tesi difensive.
La F.I.G.C., con memoria depositata il 13 aprile 2011, ha concluso per l’inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso, ponendo in rilievo il fatto che la ricostruzione del ricorrente sarebbe errata in quanto l’atto impugnato è un intervento regolatorio destinato ad operare nei confronti di tutti coloro che, implicati nella c.d. vicenda “calciopoli”, erano stati sanzionati con la pena massima della inibizione dell’attività per anni 5, accompagnata dalla proposta di radiazione, rimasta senza determinazione. Ha anche esposto le vicende relative ai pareri richiesti alla Corte di Giustizia federale e poi all’Alta Corte, in relazione alla delicatezza della questione, e le ragioni giustificatrici dell’intervento federale impugnato.
Ha infine eccepito l’inammissibilità del ricorso:
a) per difetto di autonoma attitudine lesiva, in relazione al carattere regolamentare dell’atto impugnato, che prevede la celebrazione di un procedimento articolato in doppio grado di giudizio, con disposizioni non idonee ad incidere in via diretta ed immediata sulla posizione individuale dei soggetti eventualmente perseguibili. L’eventuale sindacato, pertanto, può esplicarsi soltanto sui provvedimenti di concreta attuazione.
b) per il mancato esaurimento della filiera dei rimedi endoassociativi in ambito federale.
Nel merito la difesa della Federazione ha contestato i vizi dedotti.
Considerato in diritto
Ritiene il collegio che risulta assorbente di ogni altro profilo di inammissibilità del ricorso il mancato assolvimento - come eccepito dalla Federazione resistente - della condizione di ammissibilità consistente nel previo esperimento dei rimedi o ricorsi previsti dalla giustizia federale (art. 1, comma 3, Codice Alta Corte).
L’Alta Corte è configurata, nelle sue funzioni, come ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie in materia di sport aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (art. 1 comma 2).
Pertanto il suo intervento è consentito solo dopo l’eventuale esaurimento della filiera dei rimedi della giustizia federale in relazione al particolare rapporto sportivo associativo, che collega i soggetti dell’ordinamento sportivo con la rispettiva Federazione.
Nella fattispecie in esame è la stessa normativa federale – che, si noti, ha inciso sulla competenza ad irrogare la sanzione aggiuntiva, a seguito dei nuovi principi di giustizia prima e poi con la disposizione transitoria impugnata - che ha affidato ad un (precostituito) sistema organico di tutela giustiziale in materia disciplinare il compito di valutare la sussistenza delle condizioni per l’irrogazione della ulteriore misura sanzionatoria accessoria ed aggiuntiva consistente nella radiazione (rectius preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C).
Tale sanzione aggiuntiva non è stata innovata nella previsione strutturale: ne è stata variata la competenza dell’organo, che certamente non resta vincolato ad irrogare la sanzione stessa; la stessa sanzione non può pertanto configurarsi come atto dovuto e vincolato senz’altra valutazione rispetto alla precedente condanna disciplinare accompagnata da proposta.
L’applicazione della ulteriore misura sanzionatoria ha come presupposto la precedente condanna disciplinare (ed i fatti rilevanti disciplinarmente ivi accertati), ma comporta necessariamente un’ulteriore valutazione discrezionale e perciò con maggiore obbligo di motivazione in relazione alla posizione attualizzata su cui incide.
D’altro canto sarebbe stato inutile e non ragionevole affidare ad un organo giustiziale un compito meramente applicativo privo di una necessaria valutazione discrezionale.
Giova precisare che il sistema configurato non comporta affatto una preclusione della successiva tutela avanti a questa Alta Corte (o al TNAS a seconda delle possibili ipotesi di censure o di posizioni tutelate prospettabili) da parte dei soggetti ai quali è applicabile la norma federale, il cui procedimento giustiziale disciplinare dalla fase iniziale potrà passare a quelle successive.
Detta tutela (avanti all’Alta Corte o al TNAS) potrà intervenire pienamente da ultimo in sede di impugnativa della decisione di secondo grado che eventualmente irrogherà o confermerà la sanzione aggiuntiva, salvi tutti i rimedi e le eccezioni esperibili nell’ambito della giustizia federale.
Infine risulta chiaramente infondata l’affermazione che i problemi eventuali di astensione e ricusazione di uno o più componenti della Corte Federale debbano convertirsi nell’esclusione dalla possibilità di avvalersi di determinati gradi o mezzi di tutela giustiziale, giacché soccorrono altri rimedi previsti specificamente nell’ordinamento rispetto a tali ipotetiche situazioni.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla novità delle questioni, per la compensazione integrale delle spese del giudizio. P.Q.M
DICHIARA inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;
SPESE interamente compensate;
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma nella sede del Coni il 23 maggio 2011.
Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa
Il Segretario
F.to Alvio La Face
Depositato in Roma il 27 maggio 2011
Il Segretario
F.to Alvio La Face