F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (425) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore unico e Legale Rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), ATTILIA FERRARI (Procuratrice speciale e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), SOCIETÁ BRESCIA CALCIO Spa ▪ (N°. 7440/934pf10- 11/SP/blp dell’11.4.2011). (474) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore unico e Legale Rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), ATTILIA FERRARI (Procuratrice speciale e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), SOCIETÁ BRESCIA CALCIO Spa ▪ (N°.7916/1116pf10- 11/SP/blp del 21.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (425) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore unico e Legale Rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), ATTILIA FERRARI (Procuratrice speciale e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), SOCIETÁ BRESCIA CALCIO Spa ▪ (N°. 7440/934pf10- 11/SP/blp dell’11.4.2011). (474) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore unico e Legale Rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), ATTILIA FERRARI (Procuratrice speciale e Legale rappresentante p.t. della Società Brescia Calcio Spa), SOCIETÁ BRESCIA CALCIO Spa ▪ (N°.7916/1116pf10- 11/SP/blp del 21.4.2011). Con provvedimenti separati, entrambi del 11.4.2011, il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Luigi Corioni, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa, e Sig.ra Attilia Ferrari, procuratrice speciale e Legale rappresentante della stessa Società, nonché la Società Brescia Calcio Spa per rispondere: il Corioni e la Ferrari della violazione prevista dall'art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 85 lettera A) paragrafo VI) NOIF per non aver correttamente utilizzato lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente dedicato, e indicato in sede di ammissione al campionato, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e ottobre, novembre e dicembre 2010, dovuti a propri tesserati; la Società per rispondere, a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti, ex art. 4, comma 1, CGS. Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si chiede che venga dichiarato il proscioglimento dei deferiti stante l’irrilevanza disciplinare della contestazione dovuta a fatti eccezionali (il pagamento difforme da quanto stabilito dalle norme, solo per alcuni tesserati e per pochi mesi, avvenuto a causa della novità della previsione di cui all'art. 85 lettera a) punto VI NOIF, in buona fede e, comunque, salvaguardando la “tracciabilità” dei versamenti) e, in subordine, si chiede che la sanzione venga determinata tenuto conto della corretta condotta processuale assunta. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la riunione dei due citati deferimenti e, riconoscendo la continuazione, la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Luigi Corioni: € 40.000,00 (€ quarantamila/00); ▪ per la Sig.ra Attilia Ferrari: € 40.000,00 (€ quarantamila/00); ▪ per la Società Brescia Calcio Spa: € 40.000,00 (€ quarantamila/00). È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate – chiedendo in particolare il proscioglimento della Sig.ra Ferrari che aveva, per la difesa, solo procura notarile a fini civilistici e non sportivi - e ha inoltre depositato dichiarazioni di responsabilità dei soggetti deferiti. I motivi della decisione Preliminarmente la Commissione ritiene di riunire i due procedimenti per connessione soggettiva. Il deferimento risulta fondato. Emerge infatti - dalle certificazioni COVISOC - che la Società Brescia Calcio Spa e, per essa, i suoi su citati dirigenti, ha provveduto al pagamento di alcuni propri tesserati utilizzando, invece del previsto bonifico, assegni circolari e bancari sul conto corrente dedicato e anche versamenti in contanti e assegni bancari addebitati su un conto corrente differente da quello indicato in sede di ammissione al campionato. Ciò in aperto contrasto, e dunque in violazione formale, con quanto previsto dall’art. 85 lettera B) paragrafo VI) NOIF. A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che tali pagamenti “anomali” sarebbero avvenuti eccezionalmente, in buona fede, per errore scusabile a causa della novità della norma, solo per alcuni tesserati e per poche mensilità, stante anche l’importante somma complessiva versata non correttamente di oltre € 170.000,00, così come rilevato dai controlli della Società di revisione Deloitte & Touche Spa, incaricata dalla FIGC. Non pare neppure meritevole di accoglimento la richiesta di proscioglimento della Sig.ra Ferrari che, risultando regolarmente censita fra i dirigenti societari, ha oggi anche depositato, insieme al Corioni, riconoscimento di colpa. Tali dichiarazioni prodotte possono invece essere tenute in considerazione, come corretta condotta processuale assunta, quale attenuante ai fini della quantificazione sanzione. A nulla rileva, da ultimo, anche la mancata – solo dichiarata - conoscibilità del conto corrente dedicato dei tesserati da parte della Società che, in ogni caso, fin da prima dell'inizio del campionato, avrebbe dovuto adoperarsi fattivamente per una completa conoscenza di tutti i dati dei propri tesserati, evidentemente compresi i loro numeri di conto corrente. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti Signori Luigi Corioni e Attilia Ferrari, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione ritiene congruo infliggere al Sig. Luigi Corioni l'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), alla Sig.ra Attilia Ferrari l'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), alla Società Brescia Calcio Spa l'ulteriore ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).
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