F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), SOCIETÀ AC CESENA Spa ▪ (nota N°. 7441/936pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 97 del 22.06.2011 (426) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), SOCIETÀ AC CESENA Spa ▪ (nota N°. 7441/936pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011). Con nota dell’11.4.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Campedelli Igor, Presidente del C.d’A. e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa, nonché la medesima Società, per sentirli rispondere, il primo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. A), paragrafo VI delle NOIF, “per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di settembre 2010”; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per la condotta ascritta al primo. I deferiti hanno fatto pervenire una memoria congiunta. Alla odierna udienza il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha concluso per la irrogazione della sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per ognuno dei soggetti deferiti. Il difensore dei deferiti, riportatosi alla memoria in atti, ha concluso per il loro proscioglimento ovvero, in via subordinata per la irrogazione della sola ammonizione o, in via ancor più gradata, per l’irrogazione delle sanzioni ritenute di giustizia tenuto conto della marginalità del fatto contestato. Il deferimento è fondato. Il procedimento odierno trae origine dagli accertamenti eseguiti dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa su incarico della Co.Vi.So.C. per il trimestre luglio/settembre 2010. Detti accertamenti hanno evidenziato che la Società, nel periodo di riferimento, ha corrisposto al tesserato Ivan Fatic, in acconto agli emolumenti dovuti per il mese di settembre 2010, la somma di € 800,00 in contanti. La circostanza contrasta con le modalità di pagamento tassativamente previste dall’art. 85, lett. A), par. VI delle NOIF, secondo cui gli emolumenti ai tesserati, dipendenti e collaboratori “devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al memento della iscrizione al Campionato”. La richiamata disposizione, nell’imporre alle Società un “conto dedicato” ai pagamenti suddetti e modalità specifiche di esecuzione dei versamenti, non ammette equipollenti, con la conseguenza che devono considerarsi in violazione della normativa vigente tutti i pagamenti effettuati sia attraverso conti diversi da quello comunicato dalla Società all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza, sia con modalità differenti rispetto a quelle previste. Sul punto, non possono condividersi i rilievi difensivi secondo cui si sarebbe trattato di un unico episodio, peraltro di lieve entità e legittimo, se valutato alla luce della precedente normativa, determinato dall’espressa richiesta in tal senso formulata dal tesserato che venerdì 15 ottobre 2010, a causa della imprevista smagnetizzazione della carta di credito, si era trovato nella impossibilità di eseguire prelievi. Vi è che il precetto normativo, infatti, pur in presenza di pagamenti dovuti, non ammette modalità di pagamento equipollenti, potendosi al più valutare, le circostanze contingenti, ai fini della graduazione della sanzione. Del pari inconferente, infine, in mancanza di contrasti interpretativi in ordine alla nuova normativa, appare il richiamo a precedenti pronunciamenti di questa Commissione in cui si verteva in ordine alla divergenza tra la norma statuale e quella federale, non già della omessa osservanza di una chiara disposizione federale disattesa dai deferiti a distanza di alcuni mesi dalla sua entrata i vigore. La condotta ascritta al Legale rappresentante della Società, pertanto, costituisce violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 85, lett. A, par. VI delle NOIF. Alla responsabilità del Legale rappresentante consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. Sanzioni congrue, tenuto conto della marginalità dell’episodio e della modalità di pagamento adottata, sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) a carico di Campedelli Igor; • ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) a carico della Società AC Cesena Spa.
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