LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Germano DE GENNARO/POL.ADRANO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Germano DE GENNARO/POL.ADRANO CALCIO Con Racc.A.R. in data 16/06/2010 il sig.Germano DE GENNARO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ADRANO CALCIO, un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico depositato. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata l’attestazione del pagamento della tassa reclamo di €.50,00 (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.). P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Germano DE GENNARO, nei confronti della Società POL.ADRANO CALCIO, per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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