LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Samuele CECIARINI/ATESSA VAL DI SANGRO S.S.D.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 145 del 16/03/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Samuele CECIARINI/ATESSA VAL DI SANGRO S.S.D. Con Racc.A.R. in data1 9/1/2011 il sig.Samuele CECCIARINI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ATESSA VAL DI SANGRO S.S.D. A.r.l., un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la copia dell’accordo economico depositato(così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D. P.Q.M La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Flavio ALBANESI, nei confronti della Società ATESSA VAL DI SANGRO S.S.D. A.r.l. , per violazione dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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