COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 59. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. CIRO GIULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. CARMINE DILETTEVOLE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO: ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ E A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 138 del 23 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare N. 59. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. CIRO GIULIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. CARMINE DILETTEVOLE, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO: ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. SANITÀ E A.S.D. VIRTUS S. SOSSIO: ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 29 aprile 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 10 gennaio 2011, protocollo /399, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 6 giugno 2011 erano presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Padolini Salvatore – con delega di rappresentanza del sig. Giuliano Ciro –, anche in nome e per conto della società A.S.D. Sanità. A contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Padolini Salvatore eccepisce che, per il sig. Sicuranza Vincenzo, era stata regolarmente fatta richiesta di tesseramento, così come si evince dalla copia in atti depositata. Il rappresentante della Procura Federale ritiene che il sig. Sicuranza Vincenzo non risulti tesserato, sulla base della documentazione fornita dal Settore Tecnico della F.I.G.C. Inoltre, preso atto dell'assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente recapitate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico del Sig. Giuliano Ciro, la sanzione dell’inibizione per mesi due; a carico della società Sanità, l’ammenda di euro 1.000,00; a carico del sig. Carmine Dilettevole, la sanzione dell’inibizione per mesi tre, a carico della società Virtus S. Sossio, l'ammenda di euro 500,00, Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il sig. Giuliano Ciro, all’epoca presidente della società Sanità ha consentito o, comunque, non impedito al sig. Sicuranza Vincenzo, tecnico abilitato, di essere inserito, quale allenatore, nella distinta di gara Sanità – Rita Ercolano, del 6.11.2010, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società Sanità, sulla base della documentazione dell’Ufficio Centrale Tesseramenti del Settore Tecnico della F.I.G.C.; che il Sig. Carmine Dilettevole, all’epoca, presidente della società Virtus S. Sossio, ha consentito o, comunque, non impedito, al sig. Sicuranza Vincenzo, tecnico abilitato, di essere inserito, nelle distinte di gara del 17, 24 e 31.10.2010 della medesima Virtus S. Sossio, quale dirigente accompagnatore, massaggiatore ed allenatore, non in costanza di tesseramento con la stessa società e, comunque, privo dei titoli abilitativi professionali, per l’attività di massaggiatore; rilevato che i Sigg. Giuliano Ciro e Dilettevole Carmine, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, un’inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. Giuliano Ciro, Dilettevole Carmine e le società Sanità e Virtus S. Sossio, per cui infligge le seguenti sanzioni: l’inibizione per mesi due, a carico del presidente, sig. Giuliano Ciro; l’ammenda di euro 500,00, a carico della società A.S.D. Sanità; l’inibizione per mesi due, aggiuntivi, rispetto all’inibizione fino al 10.08.2011, di cui al deferimento n. 58 – 2010/201, a carico del presidente, sig. Carmine Dilettevole; l'ammenda di euro 400,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 58 – 2010/2011. a carico della società A.S.D. Virtus S. Sossio. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Giuliano Ciro, all’epoca dei fatti, presidente della società A.S.D. Sanità, la sanzione dell’inibizione fino al 10.08.2011; a carico della società A,S.D. Sanità (del Campionato di Eccellenza), l'ammenda di euro 500,00; al Sig. Carmine Dilettevole, all’epoca dei fatti, presidente della società A.S.D. Virtus S. Sossio, l’inibizione per mesi due, aggiuntivi, rispetto all’inibizione fino al 10.08.2011, di cui al deferimento n. 58 – 2010/201, a carico del presidente, sig. Carmine Dilettevole; a carico della società A,S.D. Virtus S. Sossio (del Campionato di Promozione), l'ammenda di euro 400,00, aggiuntiva, rispetto a quella, di cui al deferimento n. 58 – 2010/2011.
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