F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 23.06.2011 (294) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CARLO ROSSI (Presidente della Società US Sassuolo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ US SASSUOLO CALCIO Srl ▪ (N. 4981/1335ter pf08-09/SP/blp del 26.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 23.06.2011 (294) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CARLO ROSSI (Presidente della Società US Sassuolo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ US SASSUOLO CALCIO Srl ▪ (N. 4981/1335ter pf08-09/SP/blp del 26.1.2011). la Commissione disciplinare; letto il deferimento del Procuratore federale; esaminati gli atti, con esclusione della memoria inviata dal difensore dei deferiti e di quanto ad essa allegato perché trasmessa fuori termine, udite le conclusioni delle parti presenti, con il rappresentante della Procura che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al Sig. Rossi Carlo della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e alla US Sassuolo Calcio Srl quella di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda, mentre il difensore degli incolpati ha invocato il rigetto del deferimento, osserva quanto segue. La documentazione presente nel fascicolo, depositata dalla Procura Federale all’esito delle proprie indagini, permette di ritenere provato il fatto di cui alla contestazione nella sua materialità, peraltro non contrastata dal sodalizio e dal suo presidente. In effetti nel foglio di censimento della US Sassuolo relativo alla stagione sportiva 2009/2010 il nominativo del Sig. Andrea Tarozzi è stato inserito nella sezione inerente gli allenatori in 2^ con l’aggiunta delle dizione “collaboratore prima squadra”. Il sunnominato tecnico all’epoca però era in possesso della qualifica di allenatore di base e quindi non poteva assumere il ruolo di allenatore in 2^ di una compagine partecipante ad un campionato professionistico. Deve però valutarsi se il Tarozzi abbia concretamente svolto le mansioni di allenatore in 2^ o se invece si sia limitato ad agire quale collaboratore tecnico. Sul punto nel corso dell’udienza il difensore dei deferiti ha illustrato oralmente la propria tesi secondo la quale l’inserimento del nominativo del Tarozzi nella sezione “allenatori in 2^” è dovuto alla circostanza che nel foglio di censimento non vi era spazio a sufficienza per indicare più di due “altri allenatori”, già indicati nel modulo, e che comunque accanto al nominativo del Tarozzi era riportata la sua esatta mansione di “collaboratore prima squadra” indicata anche nel contratto da lui stipulato con la US Sassuolo e nella richiesta di tesseramento inoltrata dalla Società. La prospettazione difensiva appare condivisibile. Va premesso che nessuna norma federale indica il numero massimo di tecnici di cui un sodalizio può avvalersi e quindi il modulo di censimento si appalesa inadeguato. Di contro è evidente che nella sua compilazione la Società ha indicato il reale inquadramento del Tarozzi nell’organico, peraltro conforme a quanto indicato nel contratto di prestazione d’opera e nella richiesta di tesseramento, dimostrando così che essa non è stata mossa dall’intento di porre in essere una violazione disciplinare, ma da una mera esigenza di natura contingente. Peraltro non si vede per quale ragione i deferiti si sarebbero dovuti rendere protagonisti di una violazione così facilmente riscontrabile, esponendosi inoltre ad eventuali azioni del Tarozzi che avrebbe potuto invocare un inadempimento sulla base della circostanza che l’attività da lui svolta in concreto era differente rispetto a quella indicata nel contratto di prestazione d’opera stipulato dalle parti. Da quanto innanzi detto consegue che i deferiti devono essere prosciolti da ogni contestazione. P.Q.M. Rigetta il deferimento e proscioglie il Sig. Rossi Carlo e la US Sassuolo Calcio Srl dall’addebito loro mosso.
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