F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 23.06.2011 (538) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERO SANTARELLI (al momento dell’incolpazione “de quo” Presidente della Società ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETÁ ACR MESSINA Srl ▪ (N. 8933/511pf10-11/SS/fc del 20.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 23.06.2011
(538) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERO SANTARELLI (al momento dell’incolpazione “de quo” Presidente della Società ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETÁ ACR MESSINA Srl ▪ (N. 8933/511pf10-11/SS/fc del 20.5.2011).
la Commissione disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale, che ha chiesto l’applicazione al Sig. Santarelli Piero della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) ed alla ACR Messina Calcio di quella dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), osserva quanto segue. I fatti per cui è procedimento risultano tutti provati, essendo pacifico che In concreto il Sig. Manuele Domenicali nel periodo di cui alla contestazione ha svolto le mansioni di allenatore della prima squadra sia durante gli allenamenti che nel corso di due gare di campionato. Quindi il Sig. Domenicali era l’allenatore della squadra, però lo stesso non era tesserato presso il Messina Calcio che invece, ai sensi dell’art. 38 comma 1 delle NOIF, aveva l’obbligo di regolarizzare la sua posizione come tecnico. La materialità dell’illecito posto in essere dai deferiti, sia per quanto riguarda il presente procedimento sia in relazione alla posizione pendente innanzi ad altra Commissione Disciplinare, è ampiamente dimostrata da quanto presente nel fascicolo a seguito delle indagini svolte dalla Procura Federale. Le dichiarazioni rese dal calciatore Sig. Antonino Spataro non lasciano dubbi, avendo egli riferito che il Domenicali nel corso degli allenamenti si occupava degli aspetti tattici dettando gli schemi di gioco che dovevano essere applicati dalla squadra, mentre poi in occasione delle partite ufficiali, pur non sedendo in panchina perché non tesserato, dalla tribuna impartiva tutte le disposizioni relative alle strategie di gioco ed ai cambi da effettuare. Ma vi è di più. Nel momento in cui l’allenatore si è dimesso dalla carica egli stesso ed il sodalizio hanno indetto conferenze stampa e rilasciato dichiarazioni ai media per illustrare le loro rispettive posizioni in merito alle cause che avevano condotto alla rottura del rapporto. Orbene nell’ambito di queste loro esternazioni entrambe le parti, il Domenicali ed il Presidente del Messina Sig. Piero Santarelli, hanno sempre apertamente definito il primo allenatore della squadra, così dando prova di non tenere in considerazione alcuna la normativa federale vigente, dal momento che il predetto non era stato tesserato quale tecnico della compagine. Le dichiarazioni rese da Santarelli e Dominicali sono state molto esplicite come si evince da quanto riportato dalla stampa locale negli articoli presenti nel fascicolo di questo procedimento, dichiarazioni, giova sottolinearlo, mai smentite dai diretti interessati. L’istruttoria della Procura porta quindi a ritenere ampiamente provata la responsabilità disciplinare degli odierni incolpati con riguardo agli addebiti loro mossi nell’atto di deferimento; le sanzioni che questa Commissione ritiene equo comminare sono quelle risultanti dal dispositivo, applicate tenendo conto dell’entità del fatto, della durata della condotta antiregolamentare e della qualità dei soggetti implicati nell’illecito. P.Q.M. accoglie il deferimento ed applica al Sig. Santarelli Piero la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) ed alla ACR Messina Calcio quella dell’ammenda di €. 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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