COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR BACCIU PAOLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ U.S. BRUNELLESE, E LA SOCIETA’ U.S. BRUNELLESE.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR BACCIU PAOLO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ U.S. BRUNELLESE, E LA SOCIETA’ U.S. BRUNELLESE.
La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale:
1) Il Signor Bacciu Paolo, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente della Società U.S. Brunellese;
2) la Società Brunellese;
1) il primo per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1,del C.G.S., in relazione all’art.32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrata dal paragrafo A/4 Campionato di 1^ Categoria,lett.f), del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2008, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità così come succintamente descritto nella parte motiva, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica oppure, in alternativa, al Campionato Juniores-Under 18 organizzati dal competente Comitato;
2) la società Brunellese, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente.
Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, fissando per la decisione la data del 4 ottobre 2010; entro il termine stabilito del 15 settembre 2010, l’U.S. Brunellese ha fatto pervenire deduzioni a difesa, adducendo a propria discolpa l’impossibilità di svolgere attività giovanile per l’insufficiente numero dei tesserati nonché l’esiguo numero degli abitanti del paese.
In sede di giudizio, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la condanna della Società al pagamento di Euro 750,00 e l’inibizione del Presidente per un mese.
Il Presidente della Società ha concluso chiedendo di mandare esente la società da alcuna sanzione per i motivi di cui alle deduzioni presentate.
La Commissione, considerato che le argomentazioni difensive, pur umanamente comprensibili, sono prive di rilievo giuridico, ritiene che l’addebito sia stato esattamente provato in termini di fatto e di diritto.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere:
1) al presidente Bacciu Paolo l’inibizione di un mese di squalifica;
2) alla società Brunellese la sanzione di Euro 500,00.
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