COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR ARESU GIANFRANCO DIRIGENTE CON DELEGA DELLA SOCIETA’ CANNONAU JERZU, LA SOCIETA’ A.S.D. CANNONAU JERZU .

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR ARESU GIANFRANCO DIRIGENTE CON DELEGA DELLA SOCIETA’ CANNONAU JERZU, LA SOCIETA’ A.S.D. CANNONAU JERZU . La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Aresu Gianfranco, dirigente con delega di rappresentanza della società Cannonau Jerzu Picchi, all’epoca del fatto, per rispondere della violazione di cui all’art.5, comma 1 e 5 del C.G.S.,aggravata dalla circostanza di cui all’art. 5, comma 6 lett.b), per avere espresso con una lettera giudizi lesivi della reputazione e del prestigio della Commissione Disciplinare Territoriale della Sardegna nel suo complesso; 2) la A.S.D. Cannonau Jerzu Picchi, a titolo di responsabilità diretta in conseguenza della violazione ascritta al proprio dirigente e di cui al punto 1); La Commissione Disciplinare provvedeva alla contestazione formale degli addebiti, fissando i termini di presentazione di eventuali memorie difensive e la data della discussione per la seduta odierna. La Commissione, esaminato il contenuto della citata missiva, ritiene che il contenuto della stessa sia certamente lesiva della reputazione e del prestigio della Commissione Disciplinare e dall’istituzione federale nel suo complesso ed in accoglimento totale della richiesta formulata dalla Procura ritiene, altresì, equa infliggere all’Aresu la sanzione dell’inibizione di mesi otto e alla società l’ammenda di Euro 1000,00 (mille per responsabilità diretta). La Commissione osserva, infine, che l’Aresu, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Commissione, pur non essendo tesserato al momento del deferimento, debba essere soggetta all’applicazione della sanzione come sopraindicata. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere, in accoglimento della richiesta della Procura, per l’Aresu la sanzione dell’inibizione per mesi otto e per la società A.S.D. Cannonau Jerzu Picchi l’ammenda di Euro 1000,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it