COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR CHIOCCA MARCELLO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ S.S. P.M. GOLFO ARANCI , E LA SOCIETA’ S.S. P.M.GOLFO ARANCI.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR CHIOCCA MARCELLO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ S.S. P.M. GOLFO ARANCI , E LA SOCIETA’ S.S. P.M.GOLFO ARANCI. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Chiocca Marcello, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente della Società S.S. P.M.Golfo Aranci; 2) la Società S.S. P.M.Golfo Aranci. 1) il primo, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrata dal paragrafo A/4 – campionato di 1^ Categoria lett.f), del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2009, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores; 2) la Società S.S.P.M.Golfo Aranci, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, i quali, entro il termine stabilito del 15 settembre 2010, non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa né hanno fatto richiesta di audizione, e nel contempo ha fissato la data del 4 ottobre 2010 per la decisione. In sede di giudizio, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere alla Società la sanzione dell’ammenda di Euro 1.000,00 e al presidente la sanzione dell’inibizione per mesi due. La Commissione ritiene che l’addebito sia stato esattamente provato in termini di fatto e di diritto e che le richieste della Procura Federale debbano essere accolte,peraltro in misura ridotta, tenuto conto delle oggettive difficoltà in un piccolo centro quale è Golfo Aranci, di reperire un numero sufficiente di giovani calciatori. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere: 1) al presidente Chiocca Marcello la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi uno; 2) alla società S.S. P.M.Golfo Aranci la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00.
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