COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR MASSESSI FRANCO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PORTO CORALLO DI VILLAPUTZU , E LA SOCIETA’ PORTO CORALLO DI VILLAPUTZU.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR MASSESSI FRANCO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PORTO CORALLO DI VILLAPUTZU , E LA SOCIETA’ PORTO CORALLO DI VILLAPUTZU. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Massessi Franco, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente della Società Porto Corallo; 2) la Società Porto Corallo di Villaputzu. 1) il primo, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrata dal paragrafo A/4 – campionato di 1^ Categoria lett.f), del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2009, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores; 2) la Società Porto Corallo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, i quali, entro il termine stabilito del 15 settembre 2010, non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa né hanno fatto richiesta di audizione, e nel contempo ha fissato la data del 4 ottobre 2010 per la decisione. In sede di giudizio, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere alla Società la sanzione dell’ammenda di Euro 4.000,00 e al presidente la sanzione dell’inibizione per mesi quattro. La Commissione ritiene che l’addebito sia stato esattamente provato in termini di fatto e di diritto e che le richieste della Procura Federale debbano essere accolte, in misura tale datenere conto da una parte delle oggettive difficoltà di reperire in un piccolo centro un numero sufficiente di giocatori e dall’altra della recidività del comportamento. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere: 1) al presidente Massessi Franco la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre; 2) alla società Porto Corallo la sanzione dell’ammenda di Euro 3.000,00.
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