COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR MANCA GIANLUCA PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ U.S. SASSARI , E LA SOCIETA’ U.S. SASSARI.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°13 del 7 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR MANCA GIANLUCA PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ U.S. SASSARI , E LA SOCIETA’ U.S. SASSARI. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Manca Gianluca, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente della Società U.S. Sassari; 2) la Società U.S. Sassari; 1) il primo, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrata dal paragrafo A/4 Campionato di 1^ Categoria, lett.f), del C.U.n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2009, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores; 2) la società U.S. Sassari, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, i quali, entro il termine stabilito del 15 settembre 2010, non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa né hanno fatto richiesta di audizione, e nel contempo ha fissato la data del 4 ottobre 2010 per la decisione. In sede di giudizio, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la condanna della società all’ammenda di Euro 1.000,00 e la sanzione dell’inibizione per il presidente permesi due. La Commissione ritiene che l’addebito sia stato esattamente provato in termini di fatto e di diritto e che pertanto le richieste della Procura Federale debbano essere accolte in misura ridotta tenuto in debito conto la categoria di appartenenza. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere: 1) al presidente Manca Gianluca la sanzione dell’inibizione per un mese; 2) alla società U.S. Sassari l’ammenda di Euro 500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it