COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR SCARDANZAN STEFANO, SIGNOR LOCCI GIORGIO E LA SOCIETA’ EUROPA DOMUSNOVAS .

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°14 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR SCARDANZAN STEFANO, SIGNOR LOCCI GIORGIO E LA SOCIETA’ EUROPA DOMUSNOVAS . La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Scardanzan Stefano, calciatore; 2) il signor Locci Giorgio, Presidente del G.S. Europa Domusnovas; 3) la società G.S. Europa Domusnovas; per rispondere: - il primo della violazione di cui all’art.1,comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.40, comma 4, delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo assunto, nella stagione sportiva 2009/2010, la qualifica di dirigente per la G.S. Europa Domusnovas, nonostante fosse tesserato, quale calciatore, per la società A.S.D. Calcio 2008 Domusnovas; - il secondo, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.40, comma 4, delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per non aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche in ordine al trasferimento e conseguente tesseramento dello Scardanzan Stefano; - la terza, a titolo di responsabilità diretta, ex art.4, comma 1, del C.G.S., in conseguenza dell’imputazione ascritta al proprio presidente. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, fissando per la decisione la data dell’11 ottobre 2010; i deferiti, entro il termine stabilito, hanno fatto pervenire deduzioni a difesa, adducendo a propria discolpa la loro buona fede, per aver ritenuto erroneamente che il tesseramento del signor Scardanzan quale calciatore della società ASD Calcio 2008 Domusnovas non ostasse al suo tesseramento quale dirigente del G.S. Europa, avendo le due società connotazioni ampiamente differenziate, l’una dilettantistica e l’altra di Puro Settore Giovanile. In sede di giudizio, svoltosi in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere allo Scardanzan la sanzione della squalifica per mesi quattro, al Locci la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due e alla società l’ammenda di Euro 600,00. La Commissione, considerato che le argomentazioni difensive sono prive di rilievo giuridico, in quanto l’art.2,comma 2° del C.G.S. stabilisce che “l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto”, ritiene che gli addebiti siano stati esattamente provati in termini di fatto e di diritto, e che pertanto le richieste della Procura Federale debbano essere accolte, peraltro in misura ridotta, i considerazione della tenuità del fatto. Per questi motivi, la Commisione DELIBERA di infliggere: 1) al calciatore Scardanzan Stefano la sanzione della squalifica di mesi due; 2) al presidente Locci Giorgio la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due; 3) alla Società G.S. Europa Domusnovas, la sanzione dell’ammenda di Euro 400,00.
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