COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR SALIDU FRANCESCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ S.S. CLUB CALASETTA, E LA SOCIETA’ S.S.CLUB CALASETTA.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°15 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR SALIDU FRANCESCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ S.S. CLUB CALASETTA, E LA SOCIETA’ S.S.CLUB CALASETTA. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) Il Signor Salidu Francesco, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente della Società S.S. Club Calasetta; 2) la Società S.S. Club Calasetta; il primo per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1,del C.G.S., in relazione all’art.32, commi 1 e 7, del Regolamento della L.N.D., come integrata dal paragrafo A/17 Campionato Calcio a 5 lett.e), del C.U.n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti del 1° luglio 2008 e nel C.U.n°1 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Calcio a 5 Juniores o in alternativa ad un Campionato Allievi o Giovanissimi; la seconda, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, fissando per la decisione la data del 4 ottobre 2010; entro il termine stabilito del 15 settembre 2010, non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa né hanno fatto richiesta di audizione, e nel contempo ha fissato la data dell’11 ottobre 2010 per la decisione. In sede di giudizio, il rappresentante dela Procura Federale ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: 1) ammenda di Euro 750,00 a carico della Società; 2) inibizione di un mese a carico del presidente della Società Salidu Francesco. La Commissione ritiene che l’addebito sia stato esattamente provato in termini di fatto e di diritto e che le richieste della Procura Federale debbano essere adeguate alla gravità delle violazioni, rapportate al campionato disputato. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di infliggere: 1) al presidenteSalidu Francesco la sanzione dell’inibizione di un mese; 2) alla societàS.S. Club Calasetta la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00.
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