COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR BUSIA ANDREA PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S.D. SILIQUA , E LA SOCIETA’ G.S.D.SILIQUA.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°18 del 11 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR BUSIA ANDREA PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S.D. SILIQUA , E LA SOCIETA’ G.S.D.SILIQUA. Il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la persona e la società sottoindicate: 1) il signor Busia Andrea (oggi Consigliere) già Presidente della società G.S. Siliqua Calcio; 2) la Società G.S. Siliqua. - Il signor Busia Andrea per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in riferimento all’art.38 comma 1 delle N.O.I.F. per aver consentito, nella stagione sportiva 2009/2010, il signor Meleddu Mauro di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento, con la società G.S. Siliqua, incolpazione consumata sino al termine del mese di settembre. - La società Siliqua a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al Presidente ed al suo tecnico, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2, del C.G.S. In sede di contestazione dell’addebito formale veniva fissato al 15.10.2010 il termine per la presentazione di deduzioni a difesa e/o per chiedere di essere sentiti, veniva inoltre stabilita la seduta dell’8.11.2010 per l’esame del caso da parte di questa Commissione Disciplinare. In tale seduta il rappresentante della Procura Federale affermava la piena responsabilità del presidente della Società signor Busia Andrea a titolo di responsabilità oggettiva e domanda l’applicazione, nei suoi confronti della sanzione di mesi quattro di inibizione. Nei confronti della società Siliqua domandava l’irrogazione dell’ammenda di Euro millecinquecento. La società Siliqua, in persona del suo attuale presidente signor Collu Mariano, ha fatto pervenire deduzioni a difesa, con le quali ha contestato gli addebiti. Ha in particolare affermato che nel settembre 2009 venne da essa sottoposto al signor Meleddu, per la firma, la lista di tesseramento tecnico, unitamente al contratto di allenatore dilettante, per la stagione sportiva 2009/2010, documenti che la società custodì nei propri uffici in attesa che il medesimo Meleddu consegnasse la propria avvenuta iscrizione al settore tecnico di Firenze. Alle numerose sollecitazioni della società il Meleddu oppose delle dimenticanze. Solo il 02.09.2009 il Meleddu avrebbe consegnato l’importo dovuto per l’iscrizione, unitamente al modulo di conto corrente, cosicchè, il giorno successivo, la società Siliqua Calcio provvide al versamento. In data 05.10.2009 la società decise di interrompere il rapporto di collaborazione tecnica nei confronti del Meleddu, essendo stata disputata soltanto una gara di Coppa Italia e la prima di Campionato. E’ comparsa, nella seduta odierna, il signor Busia Andrea, il quale ha ribadito le tesi a difesa suindicate, precisando altresì che l’obbligo del deposito della richiesta di tesseramento avrebbe dovuto avvenire, comunque, entro venti giorni dall’inizio del Campionato, e comunque entro 15 giorni dalla sottoscrizione (come peraltro avvenne nei confronti del nuovo tecnico, subentrato al Meleddu), secondo informazioni ricevute da questo Comitato. La Commissione sulla scorta degli elementi acquisiti, ritiene gli addebiti formulati a carico della società G.S. Siliqua e del signor Busia Andrea provati perciò che attiene la mancata formalizzazione del tesseramento dell’allenatore Meleddu Mauro al momento della disputa della prima gara ufficiale della stessa società (avvenuta nel Torneo di Coppa Italia) nella stagione sportiva 2009/2010. Il comportamento adottato dai soggetti deferiti e le particolari circostanze delle quali l’irregolarità si verificò, inducono tuttavia a ridimenzionare gli addebiti, ed a quantificare nei minimi le sanzioni, considerata la limitata portata degli episodi. Per tali motivi, la Commissione, ritenendo fondate le rispettive responsabilità ascritte DELIBERA 1) di irrogare al signor Busia Andrea l’inibizione di un mese; 2) di infliggere alla società G.S. Siliqua l’ammenda di Euro 300,00.
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