COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ALERESE Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 18 dell’11.11.2010. Gara S. Lucia/Alerese del 07.11.2010 (Campionato 2^ Categoria)

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°19 del 18 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ALERESE Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 18 dell’11.11.2010. Gara S. Lucia/Alerese del 07.11.2010 (Campionato 2^ Categoria) Con reclamo tempestivamente depositato, la Società Alerese ricorreva avverso il provvedimento del G.S. con il quale il giocatore Diego Coni è stato squalificato per n° 5 giornate perché a seguito di un’espulsione di un compagno di squadra si avventura contro l’arbitro spintonandolo e proferendo frasi volgari ed ingiuriose. Inoltre, lasciava il terreno di gioco solo grazie all’intervento dei compagni di squadra. La reclamante, nei motivi di ricorso, assumeva che il calciatore non aveva messo le mani addosso all’arbitro ma, il contrario, era stato l’arbitro a mettere le mani sul petto del giocatore, che quest’ultimo si limitava a toglierle dal proprio corpo; soltanto a seguito di questo arbitrario comportamento del direttore di gara il calciatore offendeva l’arbitro. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale, nonché i motivi del ricorso, delibera quanto segue. Dalla lettera del referto arbitrale si evince, in effetti, che è stato il direttore di gara a mettere, per primo, le mani al petto del calciatore, che poi reagiva a sua volta anche con espressioni offensive. Per altro, lo stesso atto con il quale il giocatore avrebbe messo le mani sul petto del direttore di gara, oltre ad esasere successivo alla condotta parimenti posta in essere dall’arbitro, non ha causato alcun danno, tanto che lo stesso direttore di gara dichiarava di essere rimasto in piedi. Tale disamina evidenzia una condotta del calciatore, certamente suscettibile di rimprovero e per questo censurabile, ma che, però è seguita ad un comportamento dell’arbitro (che metteva per primo le mani sul petto del calciatore) non certamente corretto e consono al ruolo che svolge e che dipinge una realtà parzialmente differente ne deriva che il comportamento del giocatore va sanzionato in maniera lieve, con l’inflizione di 3 giornate di squalifica, certamente più proporzionato ed adeguate ai fatti che ci occupano. Per tutti questi motivi, la Commissione delibera, in parziale riforma del provvedimento impugnato, la riduzione delle giornate di squalifica a TRE gare. Dispone il non addebito della tassa.
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