COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 25 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ASSEMINESE ( Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 18.11.2010. Gara Asseminese / Carloforte del 14.11.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°20 del 25 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. ASSEMINESE ( Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 18.11.2010. Gara Asseminese / Carloforte del 14.11.2010. La Società G.S. Asseminese ha proposto rituale reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo relative alla gara di cui in epigrafe, consistenti nella squalifica per due gare del calciatore Serventi Daniele, nella squalifica fino al 30.11.2010 dell’allenatore Sanna Andrea, nell’inibizione fino al 30.11.2010 del dirigente Stara Alessandro e nell’ammenda di Euro 750,00 con diffida inflitta alla Società perché “ nel corso di tutta la gara ed al termine della stessa i sostenitori della squadra tenevano condotta volgarmente ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro, che veniva anche raggiunto da uno sputo ad un braccio”. Successivamente la Società ha rinunciato al reclamo in ordine ai provvedimenti di squalifica ed inibizione, sollecitando invece la riduzione dell’ammenda irrogata alla Società, ritenuta eccessiva. La Commissione, letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che nel reclamo i fatti descritti dal direttore di gara non sono smentiti nella sostanza, in quanto l’unico argomento addotto è l’asserzione, non dimostrata, che l’autore del “gesto ignobile” (verosimilmente lo sputo) non sia un sostenitore della squadra, bensì un persona sospettata di voler danneggiare la stessa. La Commissione ritiene quindi di dover confermare l’ammenda inflitta alla Società, escludendo peraltro la diffida che appare sproporzionata al reale accadimento dei fatti. Per questi motivi, la Commissione in parziale riforma della decisione impugnata DELIBERA di confermare l’ammenda inflitta alla Società di Euro 750,00 e di revocare la diffida. Dispone il non addebito della tassa.
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