COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MONASTIR KOSMOTO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 18.11.2010. Gara Monastir Kosmoto / Sardara 1983 del 14.11.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 2 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MONASTIR KOSMOTO (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 18.11.2010. Gara Monastir Kosmoto / Sardara 1983 del 14.11.2010. La Società ASD Monastir Kosmoto ha proposto rituale reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo relative alla gara di cui in epigrafe, consistenti nella squalifica fino al 30.06.2011 del calciatore Marci Massimo, nella squalifica per tre gare dei calciatori Lai Alessandro e Peddis Marco e nell’ammenda di Euro 65,00 inflitta alla società stessa. La reclamante chiede una riduzione delle squalifiche, sostenendo che l’entità delle sanzioni irrogate sia eccessiva in relazione all’effettivo comportamento dei giocatori, nessuno dei quali avrebbe commesso atti di violenza nei confronti dell’arbitro, limitandosi ad atti di protesta più o meno vivaci; quanto all’ammenda, chiede la revoca o la riduzione della stessa, assumendo che il direttore di gara si sarebbe allontanato dal campo di gioco, al termine della partita, in tutta sicurezza. Il Marci è stato squalificato perché, all’atto dell’espulsione per somma di ammonizioni, si dirigeva verso l’arbitro, schiacciandogli il piede destro con le scarpette e tentando di sferrargli un pugno al viso, senza riuscire nell’intento grazie alla prontezza di riflessi del direttore di gara e all’intervento dei compagni; quindi rivolgeva al medesimo minacce ed ingiurie, che reiterava alla fine della gara, all’ingresso degli spogliatoi. La Commissione, premesso che non vi sono ragioni per dubitare dell’attendibilità del referto arbitrale, ritiene peraltro che la sanzione irrogata sia eccessiva, tenuto conto del fatto che nel comportamento del Marci non si ravvisano gli estremi di una violenza consumata e che lo stesso schiacciamento del piede dell’arbitro non è certo che sia stato commesso con coscienza e volontà. La Commissione decide pertanto di ridurre la squalifica fino al 28 febbraio 2011. Il Lai è stato squalificato per tre gare perché, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, proferiva nei confronti dell’arbitro, frasi ingiuriose; la stessa sanzione è stata inflitta al Peddis che, in analoghe circostanze, pronunciava non solo frasi ingiuriose, ma anche minacciose. La Commissione, rilevato che, dal referto del direttore di gara, il comportamento del Lai risulta essere stato certamente meno grave di quello del Peddis, e che pertanto è necessario differenziare le sanzioni, decide di ridurre la squalifica del Lai a due giornate, confermando la squalifica del Peddis per tre gare. Il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda alla Società a causa delle intemperanze commesse da alcuni giocatori non identificati della propria squadra al termine della gara, mentre l’arbitro lasciava il centro abitato a bordo della propria autovettura. La Commissione decide di revocare l’ammenda, in quanto, dalla lettura del referto arbitrale, non sembrano sussistere gli estremi previsti dall’art. 4 comma 4° del C.G.S. per la sussistenza della responsabilità delle società per l’ordine e la sicurezza, che si estende ai fatti che avvengono solo nelle aree esterne “immediatamente adiacenti” all’impianto sportivo. Le intemperanze di cui si tratta risultano infatti essere state commesse quando l’arbitro aveva già imboccato la S.S. 131 ed era pertanto uscito dal centro abitato di Monastir. Per questi motivi, la Commissione, in parziale riforma delle decisioni impugnate RIDUCE la squalifica del calciatore Marci Massimo al 28 febbraio 2011 e la squalifica del calciatore Lai Alessandro a due giornate, revoca l’ammenda alla Società, conferma nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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