COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare SU PLANU CALCIO 1985 (Campionato Allievi Provinciali Delegazione di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 18.11.2010. Gara Cus Cagliari / Su Planu del 14.11.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare SU PLANU CALCIO 1985 (Campionato Allievi Provinciali Delegazione di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 18.11.2010. Gara Cus Cagliari / Su Planu del 14.11.2010. Con atto del 25 novembre 2010, la società Su Planu ha preannunciato reclamo avverso il provvedimento in epigrafe con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla suddetta Società le seguenti sanzioni: 1) perdita sportiva della gara col risultato di 3 - 0 in favore della squadra avversaria; 2) penalizzazione di un punto in classifica; 3) ammenda di Euro 25,00 per prima rinuncia. La Commissione, rilevato che al citato preannuncio non ha fatto seguito il reclamo, DELIBERA ai sensi del comma 2 dell’art.36 del C.G.S. di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo l’addebito della tassa.
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