COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto da: (MURA PIETRO dirigente Cossoine Calcio – Campionato 2° Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 23.12.2010. Gara Cossoine / Atletico Uri del 19.12.2010.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°28 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto da: (MURA PIETRO dirigente Cossoine Calcio – Campionato 2° Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 23.12.2010. Gara Cossoine / Atletico Uri del 19.12.2010. Con ricorso in proprio il signor Mura Pietro, dirigente del Cossoine, ha impugnato la squalifica fino al 28.02.2011 inflittagli per avere, al termine della gara, aggredito verbalmente l’arbitro, ingiuriandolo, e per averlo colpito con una spallata al petto ed aver continuato ad offenderlo pesantemente. Trattenuto dai giocatori, veniva allontanato con forza. Il reclamante, pur avendo ammesso di aver proferito espressioni irriguardose all’indirizzo dell’arbitro, ha negato nel modo più assoluto di averlo colpito con la spallata ed ha perciò domandato l’annullamento o, in subordine, un’equa riduzione della squalifica. Avendo fatto richiesta di audizione, il reclamante ha confermato, davanti a questa Commissione le proprie istanze. Non è invece comparso, perché impedito, l’arbitro per fornire chiarimenti. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, e delle parziali ammissioni fornite dal reclamante, ritiene fondati gli addebiti per quanto concerne le espressioni ingiuriose proferite dal Mura. Deve altresì ritenersi provata la spallata inferta all’arbitro, rimasta tuttavia priva di conseguenze, e tale da doversi considerare atto di scomposta, irriguardosa protesta, dettato dalla concitazione, non qualificabile, tuttavia come vero e proprio atto di violenza. In considerazione della portata di tale comportamento, pur deprecabile, la Commissione ritiene di dover accedere alla richiesta di equa riduzione della squalifica e pertanto, in accoglimento del reclamo DELIBERA 1) di ridurre la squalifica inflitta al dirigente Mura Pietro fino al 31 gennaio 2011; 2) di disporre la restituzione della tassa.
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