COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale a carico del signor Giuseppino Ghironi, Presidente della U.S.D. Burgos, e della società U.S.D. Burgos.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 17 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale a carico del signor Giuseppino Ghironi, Presidente della U.S.D. Burgos, e della società U.S.D. Burgos. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il signor Ghironi Giuseppino, all’epoca del fatto tesserato in qualità di Presidente della Società U.S.D. Burgos; 2) la Società U.S.D. Burgos; per rispondere: - il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1° del C.G.S., in relazione all’art.30 dello Statuto Federale e all’art. 15 del C.G.S., per avere lo stesso presentato querela nei confronti dell’arbitro effettivo del C.R.Arbitri Sardegna, signor Davide Senes, senza ottenere la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale; - la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1° del C.G.S., della violazione ascritta al proprio Presidente. Il Presidente della Commissione ha ritualmente contestato l’addebito ai deferiti, i quali, entro il termine stabilito del 20.01.2011, non hanno fatto pervenire deduzioni a difesa né hanno fatto richiesta di audizione e nel contempo ha fissato la data del 07.02.2011 per la decisione. In sede di giudizio, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’archiviazione del procedimento, sul presupposto della cessazione del Ghironi dal tesseramento alla F.I.G.C. La Commissione rileva che dalla documentazione in atti risulta che il signor Ghironi, in data 07.01.2010, presentava le dimissioni dalla Società cessando in tal modo dal tesseramento. Tale circostanza impediva pertanto di pervenire ad un giudizio nel merito, tenuto conto in particolare del fatto che l’azione disciplinare risulta essere stata avviata dalla Procura Federale il 20.05.2010, cioè in data successiva alle dimissioni del Ghironi. Resta fermo comunque che, qualora il Ghironi dovesse chiedere di essere nuovamente tesserato, la sua posizione dovrà essere vagliata al fine dell’eventuale assunzione di sanzioni disciplinari. Per questi motivi, la Commissione, DELIBERA il non luogo a procedere con la precisazione che il procedimento disciplinare dovrà essere riassunto nell’ipotesi di nuova richiesta di tesseramento da parte del signor Giuseppino Ghironi.
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