COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 153 stagione sportiva 2010/2011 Gara Querceta – Larcianese (0-0) del 20/02/2011. Campionato di Promozione. In C.U. n.54 del 24/02/2011 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 153 stagione sportiva 2010/2011 Gara Querceta – Larcianese (0-0) del 20/02/2011. Campionato di Promozione. In C.U. n.54 del 24/02/2011 C.R.T. Reclama la società Querceta avverso la squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Vannoni Giacomo “per avere offeso la terna arbitrale a fine gara e per avere dato un calcio ad un armadietto in segno di protesta. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante contesta unicamente l’aggravante della sanzione inflitta al proprio tesserato in quanto capitano della squadra. Sostiene infatti che l’episodio delle frasi offensive verso la terna arbitrale si è svolto a gara finita nei pressi dello spogliatoio e dopo il sottopassaggio. Chiede una riduzione della sanzione. La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. La funzione di capitano della squadra e quindi di responsabile della predetta nei confronti dei terzi ed in particolare della terna arbitrale, non si esaurisce con il triplice fischio che determina la fine della gara sul campo, ma si protrae fino a quando l’avvenimento sportivo, nel suo complesso, non ha effettivamente termine. La tesi della reclamante appare quindi priva di fondamento logico prima ancora che giuridico. In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare equilibrata e conforme ai fatti contestati. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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