COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 137 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo O’range Club Pescaiola A.S.D. Avverso Squalifica Fino Al 1042011 Dell’allenatore Laurenzi Andrea E Fino Al 1062011 Del Calciatore Morelli Alessio (C.U. N° 52 Del 1022011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 137 Stagione Sportiva 2010/2011 Reclamo O’range Club Pescaiola A.S.D. Avverso Squalifica Fino Al 1042011 Dell’allenatore Laurenzi Andrea E Fino Al 1062011 Del Calciatore Morelli Alessio (C.U. N° 52 Del 1022011) Reclama la O’Range Club Pescaiola avverso le squalifica in oggetto comminate dal G.S. Territoriale Toscano con le seguenti motivazioni per il Laurenzi: “ Entrava indebitamente sul terreno di gioco e rivolgeva al D.G. frase irriguardosa, a fine gara persisteva nel proprio contegno”; per il Morelli: “Poneva per tre volte le proprie mani sul petto del D.G. costringendolo ad indietreggiare di circa un metro. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante chiede una riduzione delle sanzioni argomentando circa la giornata non proprio positiva del D.G.. Nella parte motiva il reclamo parte dall’esame delle decisioni tecniche alquanto controverse e poco condivisibili prese dal D.G. che avrebbero ingenerato i comportamenti dei tesserati poi oggetto di espulsione. Tali affermazioni sarebbero corroborate, a dire della reclamante, anche alla luce del comportamento di un assistente ufficiale che sarebbe entrato in contrasto con l’arbitro circa un fuorigioco segnalato dall’A.A., ma non preso in considerazione dal D.G. che assegnava la rete. Tale episodio avrebbe giustificato il comportamento dell’allenatore che si sarebbe limitato a protestare civilmente ed a chiedere spiegazioni. Analoghe giustificazioni per il comportamento del capitano Morelli il quale avrebbe sì appoggiato le mani sulla divisa dell’arbitro ma solo per attirarne l’attenzione sollecitando una risposta e chiedendo spiegazioni sia sul fuorigioco non fischiato, sia sulla espulsione dell’allenatore e di un compagno. I toni del Morelli sarebbero stati assolutamente rispettosi e tesi solo a sollecitare una risposta da parte del D.G. a colui, in capitano appunto, che solo può legittimamente chiedere spiegazioni. All’udienza del 432011 è stata sentita la reclamante avendone fatta esplicita richiesta con l’assistenza del difensore Avv. Roberta Lacarra. In tale sede il difensore nel riportarsi al reclamo, avuta la lettura del supplemento di rapporto, ha sottolineato come vi sia incongruenza tra il primo rapporto ed il supplemento, soprattutto in ordine a quanto ascritto a carico del Morelli, ha rilevato quindi la carenza di violenza nel gesto del capitano, per quanto riguarda l’allenatore ha contestato il contenuto offensivo della frase attribuita al Laurenzi ed ha contestato che vi sia stata reiterazione a fine gara essendo il tutto avvenuto in un unico contesto. La C.D. esaminati gli atti acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere parzialmente il reclamo Dal supplemento si evince che, in effetti, il comportamento del capitano Morelli, non sia stato connotato da violenza. Infatti lo stesso D.G. ammette che le parole del capitano erano solo finalizzate alle spiegazioni sempre facendo riferimento alla figura specifica del capitano stesso, il D.G. evidenzia come i contatti ricevuti erano stati effettuati dal Morelli “sicuramente con l’unico fine di sollecitare la mia risposta e non con intento violento”. L’indietreggiare dell’arbitro era dovuto non dalla violenza dell’impatto, ma da un volontario arretramento del D.G. teso a sottrarsi al contatto. La sanzione comminata dal primo giudice va pertanto ridimensionata alla luce di quanto emerso in sede di reclamo. Quanto alla posizione del Laurenzi, se è vero che, come rilevato dalla reclamante, i fatti attribuiti all’allenatore si svolsero in unico contesto, è anche vero che tali fatti, ribaditi dal D.G. nel supplemento restano meritevoli della sanzione così come quantificata dal primo giudice, sanzione che pertanto va confermata. P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a Alessio Morelli fino al 30 aprile 2011, conferma la squalifica a Laurenzi Andrea ordina restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it