COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare JUNIORES PROVINCIALI 136 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla Polisportiva San Clemente Reggello avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha squalificato per sei giornate il calciatore Guerrini Rudi. (C.U. 36/2011).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
JUNIORES PROVINCIALI
136 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto dalla Polisportiva San Clemente Reggello avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha squalificato per sei giornate il calciatore Guerrini Rudi.
(C.U. 36/2011).
Con tempestivo reclamo la Società Polisportiva San Clemente Reggello ha impugnato il provvedimento del G.S. di Firenze indicato in epigrafe.
La motivazione del provvedimento: “ A seguito di un’ammonizione ricevuta proferiva frasi offensive all’indirizzo del D.G. di poi lo toccava leggermente sulla spalla destra con un mano. Sanzione aggravata perché capitano”
La reclamante ritiene eccessiva la sanzione affermando che nel gesto del giovane calciatore non si potesse rilevare alcun deliberato intento di recare danno all’arbitro e facendo rilevare la compostezza del calciatore nel lasciare il campo dopo il provvedimento di espulsione.
L’arbitro. nel supplemento di rapporto qui reso, ha evidenziato che il gesto del calciatore, oltre a non provocargli dolore, aveva “..il chiaro scopo di richiamare maggiore attenzione da parte mia nei suoi confronti.”
Il chiarimento reso dall’arbitro in questa sede consente alla Commissione di riesaminare il provvedimento in termini di entità, richiamando l’attenzione di calciatori ed arbitri sulla circostanza che il tutto è accaduto al 49’ del secondo tempo.
Ciò premesso la C.D. ritiene che il comportamento complessivamente tenuto dal calciatore nell’occasione e della qualifica di capitano rivestita possa trovare congrua sanzione nella squalifica per cinque giornate di gara.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo determina la squalifica da infliggere al calciatore Guerrini Rudi in cinque giornate di gara.
Dispone la restituzione della tassa.
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