COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 139 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo del Unione Sportiva Città di Pontedera avverso alla squalifica del giocatore Bacci Cesare fino al 31/05/2011 (C.U. n. 40 del 9/02/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 139 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo del Unione Sportiva Città di Pontedera avverso alla squalifica del giocatore Bacci Cesare fino al 31/05/2011 (C.U. n. 40 del 9/02/2011) Il G.S.T. così motivava - con riferimento ai fatti accaduti nel corso dell’incontro esterno, disputato in data 6 febbraio 2011, tra la Società Tuttocuoio e la ricorrente - la sanzione irrogata al calciatore Bacci Cesare: “Perché a fine gara protestava energicamente nei confronti del D.G. accompagnando le parole ad una spinta con le mani sul petto che faceva indietreggiare il D.G., senza la volontà di aggredirlo. Sanzione aggravata perché capitano ed in considerazione della categoria di appartenenza.”. L'Unione Sportiva Città di Pontedera e lo stesso calciatore in proprio, proponevano rituale e tempestivo reclamo contestando parzialmente i fatti e, ridimensionando quanto descritto dal D.G., negavano che la spinta fosse volontaria. Nell'ampio e dettagliato reclamo si contesta un errore riportato dal G.S.T. nella parte motiva laddove si attesta, contrariamente a quanto riportato nel rapporto, la presenza di una spinta con le mani; in verità la descrizione fornita dal D.G. risulta parzialmente diversa poiché il medesimo descrive così il fatto “subito dopo il fischio di chiusura, il capitano, n. 4 (Bacci Cesare) correva verso di me per protestare e nella foga si sbracciava e metteva la sua mano sul mio petto facendomi indietreggiare (senza intenzione di colpirmi) e mi urlava 'quanto ti hanno dato?'”. Contesta inoltre che si possa trattare di frase ingiuriosa definendola, al limite, irriguardosa e sottolinea che l'assenza di volontà lesiva nell'involontario contatto - scevro da qualsiasi connotazione aggressiva – potrebbe giustificare solo l'ipotesi di sanzione contenuta nell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. e non certo la fattispecie di cui alla lettera d) che parla di condotta violenta; rileva peraltro che l'entità della squalifica risulterebbe anche superiore a quest'ultima previsione normativa. Manifesta la sincera resipiscenza del giocatore che avrebbe palesato, nei minuti successivi all'incontro, un sincero pentimento espresso nei confronti della squadra e della società e cita una serie di decisioni della C.DT. nelle quali atteggiamenti analoghi era stati positivamente valutati per giustificare una riduzione dell'originaria sanzione. Nel caso concreto sottolinea che la giovane età del ragazzo (infraquattordicenne) potrebbe indurre, nell'ottica di una finalità rieducativa del provvedimento, ad una diminuzione della squalifica irrogata persino a tempo e non a giornate. Analizza fattispecie analoghe nelle quali il G.S.T. ha comminato sanzioni decisamente più miti per fattispecie analoghe ed una decisione della Corte Federale del 2007 dal conforme contenuto ed insiste per una riduzione del provvedimento. All'udienza dell'11 marzo 2011 erano presenti il difensore della Società Pontedera ed il calciatore Bacci Cesare, accompagnato dalla madre ed assistito dal legale di fiducia i quali, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto, precisavano la scelta del ricorso congiunto con il tesserato per fornire maggiore credibilità al medesimo. Rilevavano come il comportamento del calciatore, sia pure sproporzionato nei modi, non potesse integrare gli estremi di una condotta violenta bensì quelli di un comportamento irriguardoso e che l'indietreggiamento del D.G. doveva essere valutato come una sorta di auto protezione e non come conseguenza di un atteggiamento violento posto in essere dal calciatore. Sottolineavano come nel supplemento, ed anche nel rapporto il D.G., non ci sia alcun cenno ad una attività violenta per quanto concerne la condotta del calciatore e si riportavano integralmente al reclamo ritenendo che, con la sanzione già scontata, il calciatore avesse subito una punizione esemplare. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Nel supplemento il D.G. precisa che il giocatore si sarebbe reso responsabile della protesta vibrante e non “nei limiti detta correttezza”; il capitano non avrebbe fornito alcuna collaborazione nel corso della partita ed anzi, alla richiesta di far uscire un dirigente espulso avrebbe risposto “Sei tu l'arbitro! Non sei capace di farlo uscire te?''. Subito dopo il fischio di fine partita il giocatore avrebbe compiuto una corsa di venti metri per raggiungere il D.G. e, sbracciando e protestando, avrebbe terminato la corsa - senza controllarsi (ovvero fermarsi a dovuta distanza) - tanto da mettere una mano sul petto dell'arbitro, facendolo indietreggiare e dicendo le frasi sopra riportate. Infine il D.G. segnala di non aver ricevuto alcuna scusa né dal giocatore né da qualsiasi altro tesserato. Effettivamente, anche in punto di contegno processuale, l'atteggiamento del calciatore è sembrato più conformarsi alla linea difensiva che palesare un sincero ravvedimento per un comportamento certamente scorretto. Per quanto attiene alle citate delibere occorre precisare che la C.D.T. non ha alcun modo di censurare alcune decisioni del Giudice Sportivo se non attraverso la Reformatio in pejus che può però essere adottata solo in presenza di una impugnazione di parte. L'art. 36 comma III C.G.S. così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”. Il cristallizzarsi di decisioni macroscopicamente inadeguate non può dunque vincolare in alcun modo la C.D.T. che non ha alcun potere (in presenza di società che non impugnano) di modificare il provvedimento; peraltro il richiamo alla citata decisione della Corte Federale non appare conferente attenendo, la medesima, ad un ambito professionistico le cui decisioni, in punto sanzionatorio, non possono in alcun modo essere rapportate ed omologate a quelle in ambito dilettantistico. Pur nella condotta, che denota una limitatissima potenzialità lesiva, deve emergere che il calciatore ha comunque indotto, con il contatto fisico dovuto al mancato arresto della sua corsa, il D.G. ad arretrare e la C.D.T. rileva, in tale comportamento, una potenziale condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara; tale lesività intrinseca comporta comunque l'applicazione dell'art. 19 comma 4 lett. D). Occorre ancora precisare, con riferimento alle frasi contestate, che l'art. 19 comma 4 lett. a) del C.G.S, stabilisce che la sola condotta irriguardosa è meritevole di sanzione determinata nel suo minimo; nel caso concreto poi l'accusa mossa dal calciatore appare assolutamente odiosa e calunniosa. In punto di sanzione poi, oltre alla finalità rieducativa, esistono altre finalità quale quella retributiva, quella specialpreventiva e, nell'ambito giovanile, deve soddisfarsi una ulteriore importante finalità generalpreventiva che possa fungere da deterrente per chi volesse emulare condotte analoghe. Inoltre il capitano, soggetto normalmente selezionato in base alle sue capacità di relazione, ha la possibilità di interloquire con il D.G. dovendosi comunque esprimere in modo riguardoso e civile e non potendo mai trascendere in condotte potenzialmente lesive. Sul medesimo incombono oneri particolari quale quello di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività e, nel caso sub judicio, dovendosi affermare la responsabilità delle azioni commesse dal Bacci, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, tali atteggiamenti appaiono distanti dalla auspicata immagine. Pertanto la sanzione applicata dal G.S.T. risulta corretta e contenuta nell'ambito delle squalifiche irrogate per gesti simili anche in considerazione dell'aggravante contestata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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