COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 106 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto in proprio dal calciatore Espinosa Bracker Nicola, tesserato per la S.S.D. Campagnatico, avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Grosseto gli ha inflitto la squalifica fino al 30 giugno 2013. (C.U. n. 33/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 18 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 106 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo proposto in proprio dal calciatore Espinosa Bracker Nicola, tesserato per la S.S.D. Campagnatico, avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Grosseto gli ha inflitto la squalifica fino al 30 giugno 2013. (C.U. n. 33/2011). Con sintetico reclamo, ai limiti della ammissibilità, il calciatore sopraindicato impugna, in proprio, il provvedimento disciplinare inflittogli con la seguente motivazione: “Mentre il D.G. notificava provvedimento di espulsione a carico di due calciatori, il predetto Espinosa si avvicinava ad uno di questi strattonandolo e spingendolo quindi colpiva il D.G. con un pugno, non molto forte, all’altezza dello stomaco facendolo restare senza respiro per alcuni secondi per poi riprendersi e continuare la gara; in tale momento l’Espinosa proferiva gravi frasi offensive nei confronti del citato DG; dopo la notifica dell’espulsione, nel raggiungere l’area spogliatoi, continuando nelle offese, minacciava gravemente lo stesso D.G.” Acquisito il supplemento di rapporto, con il quale il D.G. nulla aggiunge rispetto a quanto indicato sul referto, ed ascoltato il calciatore reclamante, che ha negato ogni addebito ad eccezione delle offese e minacce delle quali afferma non ricordare il tenore, la Commissione passa a decisione. Il calciatore Espinosa non apporta, in sede di discussione, alcun elemento atto a porre qualche dubbio sulla versione arbitrale basando la propria difesa esclusivamente sul negare gli aspetti più gravi del suo comportamento. I fatti quindi si sono svolti come indicato in atti e riferiti dal D.G. nella motivazione del provvedimento, per cui questo deve essere esaminato unicamente in ordine alla entità della sanzione. A tal fine la C.D.T. osserva che al calciatore deve essere addebitato, oltre le offese e minacce reiterate, un unico atto di violenza del quale, quindi, devono essere valutati aspetti e conseguenze. L’arbitro definisce il pugno non molto forte le cui conseguenze sono state esclusivamente momentanee (…facendomi rimanere senza respiro per alcuni secondi…) per cui la sanzione inflitta deve essere da questa C.D. rideterminata sulla base dei propri precedenti giudicati. In ordine a quanto sopra la C.D. ritiene che il complesso degli addebiti accertati nei confronti del calciatore trovi idonea sanzione nella squalifica per un anno e mezzo P.Q.M. e di conseguenza, in accoglimento del reclamo, squalifica fino al 12 luglio 2012 il calciatore Nicola Espinosa Bracker. Dispone la restituzione della tassa.
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